Nullità del contratto e risarcimento del danno

Quando si può far valere l’inadempimento contrattuale e chiedere il risarcimento del danno

L’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno

Il presente articolo tratta della cosiddetta responsabilità contrattuale: l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno indiretto e diretto ad esso conseguente. Ai sensi dell’art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno”. La responsabilità contrattuale può essere fatta valere, nei contratti corrispettivi, per richiedere l’esatto adempimento oppure la risoluzione del contratto. a questo si può aggiungere, in presenza dei requisiti che verranno esaminati, la richiesta di risarcimento dei danni diretti e indiretti.
Presupposti sono l’esistenza di un vincolo contrattuale, da cui nasca un obbligo di dare o di fare, sotto forma di obbligazione di mezzi e di risultato, che vincoli una delle parti all’altra; il comportamento doloso o colposo del debitore inadempiente; il verificarsi di un danno che sia conseguente a tale inadempimento.
Si distingue poi tra danni diretti e indiretti. Il danno diretto è quello che consegue immediatamente dall’inadempimento, mentre il danno indiretto è quello riscontrabile come ulteriore conseguenza, purché riconducibile all’inadempimento con un nesso di causa-effetto.
Per molto tempo, si è discusso sull’ammissibilità del legame tra inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale, a cui la Cassazione ha definitivamente dato risposta positiva con una sentenza del 2008 adottata a Sezioni Unite.
Ulteriore problema è quello della individuazione del preciso ammontare dei danni diretti e indiretti.
La materia dell’inadempimento contrattuale e del risarcimento del danno ha subito modifiche anche a seguito della recente normativa per contrastare la diffusione del corona virus.
Gli argomenti trattati sono:

  • Cosa si intende per inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Quale differenza intercorre tra un’obbligazione di mezzi e di risultato in caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Qual è la fonte dell’inadempimento contrattuale e del risarcimento del danno nell’obbligazione di mezzi e di risultato
  • Come si ripartisce l’onere della prova dell’inadempimento contrattuale nell’obbligazione di mezzi e di risultato
  • Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno: quali sono i tipi di inadempimento
  • Quando rileva la causa dell’inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • A chi spetta l’onere della prova in caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno: la sentenza n. 13533/2001
  • Quando sussiste l’imputabilità in caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Quali componenti del danno rilevano in caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Quando si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale
  • Cosa si intende per danni diretti e indiretti in caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Il nesso causale tra inadempimento contrattuale e risarcimento del danno indiretto
  • Come operano il dolo e la colpa nell’inadempimento contrattuale e nel risarcimento del danno
  • Quando l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno sono attenuati dalla colpa del creditore
  • Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno: come vengono quantificati i danni diretti e indiretti
  • La liquidazione dell’inadempimento contrattuale e del risarcimento del danno secondo la recente giurisprudenza
  • Qual è il termine di prescrizione per far valere l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno
  • Come si procede per far valere l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno
  • Inadempimento contrattuale e risarcimento del danno: come agire in via stragiudiziale
  • Come il creditore può esperire l’azione per l’inadempimento contrattuale e risarcimento del danno
  • Quali novità ha apportato la normativa conseguente al covid-19 relativamente all’ inadempimento contrattuale e risarcimento del danno


COSA SI INTENDE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

Si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un contratto tra due o più parti, la prestazione non sia eseguita da parte di uno di esse al momento dovuto, nel luogo dovuto o secondo le modalità convenute.
A tal proposito, è quindi necessaria l’esistenza di un vincolo che lega un soggetto ad un altro con l’obbligo di eseguire una determinata prestazione a suo favore: una prestazione di dare (come, ad esempio, pagare una determinata somma di denaro), di fare (ad esempio riparare un oggetto) o ancora di non fare (ad esempio non costruire qualcosa). In primo luogo, il presupposto principale dell’inadempimento contrattuale e risarcimento del danno è rappresentato dalla sussistenza di una obbligazione di mezzi e di risultato.


QUALE DIFFERENZA INTERCORRE TRA UN’OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

Una distinzione interessante da effettuare in tema di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno è quella tra due tipi di obbligazione: obbligazione di mezzi e di risultato.
In particolare, la classificazione tra obbligazione di mezzi e di risultato fa riferimento alle obbligazioni che presuppongono una prestazione di facere, cioè un’attività consistente in un servizio, un’opera materiale o intellettuale.
Nel caso dell’obbligazione di mezzo, il risultato rimane aleatorio. È il caso, ad esempio, delle professioni intellettuali: il medico deve essere pagato indipendentemente dall’esito fausto o infausto della cura, l’avvocato ha diritto al compenso indipendentemente che la causa venga vinta o persa.
Nell’obbligazione di risultato, il raggiungimento di un certo risultato fa parte dell’impegno assunto dal debitore. Una tipica obbligazione di risultato è quella dell’appaltatore che assume l’obbligo di costruire un edificio.
Detto altrimenti, la distinzione tra obbligazione di mezzi e di risultato consiste nel fatto che oggetto dell’obbligazione sia una prestazione connotata dalla diligenza di cui all’art. 1176 c.c. (a prescindere dal raggiungimento di un qualche risultato) ovvero dal risultato in sé (prescindendo dalle modalità di adempimento).
Il codice civile prevede due “gradi” o tipologie di diligenza. Quella prevista dal primo comma dell’art. 1176 c.c. definita la diligenza del “buon padre di famiglia” (tale nozione, più generica della seconda, è applicabile nella maggior parte dei rapporti contrattuali) e la “diligenza qualificata”, prevista dal comma 2 dell’art. 1176 e relativa ai contratti tra professionisti (ad esempio la responsabilità del medico o dell’avvocato), in cui la diligenza deve essere valutata in relazione al tipo di attività svolta.
Per diligenza del “buon padre di famiglia” si intende la “diligenza normale” che un uomo medio utilizza per quel genere di prestazione, senza speciali sforzi.
La diligenza qualificata deve invece rapportarsi alla concreta e specifica attività che si esercita, sia essa professionale o imprenditoriale, potendo consistere in un maggiore impegno.
La rigida distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stata negli anni più volte criticata, dal momento che da una parte le obbligazioni di mezzi non possono generalmente ritenersi prive dall’attesa di un risultato e dall’altra, nelle obbligazioni di risultato la modalità di in cui la prestazione è seguita non è del tutto indifferente.
È proprio con riferimento alle obbligazioni dei professionisti che si comprende quanto la distinzione summenzionata sia nella pratica molto labile. Sebbene infatti, come detto, le stesse sono classificate tra le obbligazioni di mezzi, è tuttavia innegabile l’attesa per un determinato risultato.


QUAL È LA FONTE DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E DEL RISARCIMENTO DEL DANNO NELL’OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO

Alla luce di quanto sopra, è facile comprendere come derivino differenze determinanti in tema di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno tra un’obbligazione di mezzo e di risultato.
Nelle obbligazioni di risultato il debitore è liberato dall’obbligazione solo dopo aver conseguito il risultato prefissato, risultando altrimenti inadempiente. In altre parole, il mancato raggiungimento del risultato fissato nel contratto è fonte dell’inadempimento contrattuale e del risarcimento del danno eventualmente patito.
Diversamente, nel caso in cui l’obbligazione sia “di mezzi”, il debitore può considerarsi liberato nel momento in cui ha tenuto la diligenza richiesta dalla prestazione, indipendentemente dal risultato. In altre parole, la fonte dell’inadempimento contrattuale e del danno eventualmente patito non può identificarsi nel non avere centrato il risultato richiesto.


COME SI RIPARTISCE L’ONERE DELLA PROVA DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE NELL’OBBLIGAZIONE DI MEZZI E DI RISULTATO

Da quanto detto conseguono differenze sulla ripartizione dell’onere della prova relativa all’esatto adempimento dell’obbligazione.
Mentre nell’ambito di un’obbligazione di mezzi, il creditore è tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza ( l’art. 1176 c.c. opera anche nel senso di determinare il contenuto della prestazione), nelle obbligazioni di risultato, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, è al debitore che spetta dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile ex art. 1218 c.c. (operando l’art. 1176 c.c. soprattutto come strumento per la valutazione dell’esattezza della prestazione).
Questo dualismo, tuttavia, è stato abbandonato da tempo, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 2001 (Cass. civ., Sez. Unite, 30/10/2001, sentenza n. 13533), che ha ricondotto a unità il meccanismo di reparto dell’onere della prova.

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INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO: QUALI SONO I TIPI DI INADEMPIMENTO

Dal punto di vista dell’oggetto della prestazione, l’inadempimento è:

  • totale: quando essa non viene affatto posta in essere;
  • parziale: quando viene eseguita parzialmente;
  • inesatto adempimento: quando la prestazione viene eseguita, ma in modo difforme a quanto previsto nel contratto;
  • assoluto: quando l’inadempimento ha reso impossibile l’esatto adempimento della prestazione (ad esempio perché doveva svolgersi entro un termine oramai scaduto).

In generale, per valutare con esattezza se la prestazione è stata eseguita correttamente vengono utilizzati quattro diversi criteri:

  • Criterio qualitativo: il bene offerto dal creditore non presenta le caratteristiche promesse nel contratto;
  • Criterio quantitativo: il debitore dell’obbligazione consegna una quantità di merce diversa rispetto a quella dovuta;
  • Criterio cronologico: la prestazione viene eseguita in ritardo rispetto a quanto concordato nel contratto.
  • Criterio territoriale: la prestazione viene eseguita in luogo diverso da quello concordato.


QUANDO RILEVA LA CAUSA DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

Con riferimento all’inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, è preliminarmente opportuno conoscere la causa dell’inadempimento stesso.
Ai sensi dell’art. 1218 c.c. “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Il mancato od inesatto adempimento può dipendere sia da cause non imputabili al debitore (come, ad esempio, nell’ipotesi del perimento della cosa dovuta), sia da cause imputabili allo stesso (quali negligenza, dimenticanza ect.).
In particolare l’inadempimento non è imputabile al debitore quando è determinato da fatto altrui, da evento fortuito o causa di forza maggiore. In tali casi, l’impossibilità della prestazione non dipende dunque dal comportamento del debitore e non è in alcun modo evitabile, e l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta totalmente (art. 1256 c.c.) o parzialmente (art. 1258 cod. civ.).
Nel caso in cui la prestazione pattuita fosse impossibile sin dall’inizio (ad esempio viene venduto un immobile in realtà inesistente) si parla di nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto ex art. 1346 cod. civ. e non di inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno non è comunque precluso.
L’inadempimento è invece imputabile laddove il debitore abbia voluto non adempiere (dolo) oppure avrebbe potuto adempiere, utilizzando l’adeguata perizia, prudenza e diligenza (colpa).
In questa seconda ipotesi che si parla di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno (art. 1218 c.c.).

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A CHI SPETTA L’ONERE DELLA PROVA IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, l’articolo 1218 c.c. ripartisce l’onere della prova tra creditore e debitore.
Ai sensi di tale disposizione, al fine di far valere l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno, il creditore deve dimostrare l’esistenza del vincolo contrattuale. Non deve però necessariamente dimostrare l’inadempimento (è per lo più impossibile dimostrare che un fatto non si è verificato), ma gli è sufficiente allegare l’inesatto adempimento o l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno può essere conseguentemente richiesto.
D’altra parte, è onere del debitore fornire la c.d. “prova liberatoria”: dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. In altre parole, in caso in cui il creditore richieda di accertare l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno, in base all’art. 1218 c.c. grava sul debitore una vera e propria presunzione di colpa. Se questi non riesce a provare l’assenza di colpa, è in ogni caso tenuto al risarcimento per inadempimento contrattuale.
Nel caso di inadempimento di obbligazioni negative (ad esempio l’obbligo di astenersi dal tenere un certo comportamento), la prova dell’inadempimento grava invece sul creditore.


INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO: LA SENTENZA N. 13533/2001

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, è importante analizzare una pronuncia della Suprema Corte prima citata, ossia la sentenza n. 13533/2001.
Secondo la Suprema Corte, il criterio di riparto dell’onere della prova descritto nel paragrafo precedente deve ritenersi anche all’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. “(risultando in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per la mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.
Per ricollegarsi a quanto detto sopra in tema di obbligazione di mezzi e di risultato ne deriva che, alla luce della prospettiva adottata dalla Suprema Corte, nelle obbligazioni di mezzi spetta provare esclusivamente il titolo del proprio credito ed allegare l’inadempimento del debitore, essendo al contrario quest’ultimo a dover fornire la prova dell’esattezza della prestazione resa.


QUANDO SUSSISTE L’IMPUTABILITÀ IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

La responsabilità contrattuale, pertanto, presume che l’inadempimento sia imputabile al debitore.
A sua volta, l’imputabilità richiede presupposti soggettivi (quali la capacità d’intendere e di volere e la volontarietà dell’atto) ed oggettivi (esistenza dell’obbligo, comportamento attivo o omissivo del debitore, nesso di causalità).
Una volta accertata la sussistenza di tali presupposti, sorge per l’inadempiente la responsabilità e quindi l’obbligo di riparare alle conseguenze del mancato o inesatto adempimento.
Si comprende quindi come, nel caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, l’inadempimento possa dirsi imputabile quando la mancata soddisfazione del creditore consegua da un comportamento del debitore, incompatibile con quello che si sarebbe dovuto e potuto tenere in quella determinata situazione.
Tale ragionamento è applicabile sia nell’ipotesi di inadempimento cosciente e volontario (doloso), che in quelle in cui l’inadempimento è dovuto a imprudenza, negligenza o imperizia (colposo).

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QUALI COMPONENTI DEL DANNO RILEVANO IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIEMENTO DEL DANNO

Nell’ipotesi di inadempimento contrattuale il risarcimento del danno (ossia del pregiudizio sofferto da creditore) è distinto tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale.
Sotto il profilo del danno patrimoniale (ossia il pregiudizio al patrimonio del danneggiato), dalla lettura dell’art. 1223 c.c il risarcimento deve comprendere:

  • Il danno emergente, consistente nella perdita effettivamente subita;
  • Il lucro cessante, o mancato guadagno, consistente nel lucro che il creditore avrebbe realizzato se avesse utilizzato la prestazione ottenuta.

Peraltro, il risarcimento per inadempimento contrattuale è limitato ai soli danni prevedibili al momento della stipulazione del contratto, a meno che l’inadempiente non abbia agito con dolo (art. 1225 cod. civ.).
Quanto previsto dall’art. 1223 c.c. si fonda sul c.d. principio di indifferenza. In base a tale principio il risarcimento del danno non può avere l’effetto di rendere il beneficiario “più ricco o più povero” rispetto a quanto fosse prima di aver subito il danno.
In altre parole, ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento, è necessario sottrarre alla somma dovuta quanto il danneggiato abbia eventualmente guadagnato in conseguenza dell’inadempimento o dell’illecito (ad esempio, a titolo di indennità previdenziali o assicurative).
Tale principio di c.d. compensatio lucri cum damno è stato peraltro in più occasioni confermato in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. Unite, 22/05/2018, n. 1256; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 11/06/2014, n. 13233 ect.).
Per altro verso, secondo a Cassazione nella sentenza 4237/1997 “Il principio della compensatio lucri cum damno trova applicazione quando il danno ed il vantaggio siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l’idoneità a produrre ambedue gli effetti e non quando il vantaggio sia un effetto indiretto e riflesso dell’adempimento dell’obbligazione risarcitoria da parte del debitore.”


QUANDO SI PARLA DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE

A differenza del danno patrimoniale, il danno non patrimoniale è il pregiudizio sofferto dal creditore non nel suo “patrimonio”, ma nella sua “sfera personale”.
Si pensi ai contratti “di protezione”, al caso in cui un professionista violi l’obbligo di riservatezza pattuito, comunicando ad un’altra persona notizie che, secondo la coscienza collettiva, sono lesive del decoro del cliente. Quello che interessa in questo articolo è capire se ed in che modo, la lesione della sfera personale conseguente all’inadempimento contrattuale può essere risarcita.
È ammissibile un atto di citazione per risarcimento danni non patrimoniali da responsabilità contrattuale?
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione, la risposta è positiva. Con la sentenza n. 26972/2008 si afferma che “Per quanto attiene la responsabilità contrattuale anche dall’inadempimento di una obbligazione contrattuale può derivare un danno non patrimoniale, che sarà risarcibile nei limiti ed alle condizioni già viste (e quindi o nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero quando l’inadempimento abbia leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione)”.
Tuttavia, non sempre l’inadempimento contrattuale e risarcimento del danno non patrimoniale vanno di pari passo.
La Cassazione richiede due requisiti:

  • la “gravità della lesione”;
  • la “serietà del danno”.

Per contro, “Non sono risarcibili i danni non patrimoniali c.c..dd. “bagatellari”, ossia quelli futili od irrisori, ovvero causati da condotte prive del requisito della gravità, e la liquidazione, specie nei giudizi decisi dal giudice di pace secondo equità, di danni non patrimoniali non gravi o causati da offese non serie, è censurabile in sede di gravame per violazione di un principio informatore della materia”.


COSA SI INTENDE PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI IN CASO DI INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

La condotta inadempiente di un debitore può determinare in capo al creditore danni diretti e indiretti.
Si considera danno diretto quello che è conseguenza immediata della condotta di inadempimento contrattuale. È a tal proposito che assumono rilevanza le componenti del danno emergente del lucro cessante analizzate nel paragrafo precedente.
Per danno indiretto si intende invece quel danno che è conseguenza ulteriore della condotta inadempiente posta in essere. Per usare le parole della Suprema Corte (sentenza 2009/1997) il danno indiretto rientra“ nella serie delle conseguenze normali del fatto, in base ad un giudizio di probabile verificazione rapportato all’apprezzamento dell’uomo di ordinaria diligenza”.
La differenza tra danni diretti e indiretti è in poche parole riconducibile alla circostanza che il danno indiretto non è immediato, producendosi in un momento successivo rispetto a quello in cui la condotta colpevole viene realizzata.
Il danno indiretto non coincide né con il danno emergente né con il lucro cessante, ma è tuttavia ritenuto ugualmente risarcibile dall’ordinamento nel caso in cui colui che vi ha interesse riesce a dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra l’azione il danno indiretto.


IL NESSO CAUSALE TRA INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO INDIRETTO

Occorre tuttavia precisare che i danni diretti e indiretti, per essere risarciti, devono porsi come conseguenza dell’inadempimento. Vi deve essere, tra questo e i danni diretti e indiretti, il cosiddetto “nesso causale”. Pertanto, in tema di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno indiretto, questo richiede comunque la dimostrazione del nesso causale con il comportamento contestato al debitore.
Viceversa, non è risarcibile il danno indiretto che si pone al di fuori del nesso di consequenzialità con l’illecito contrattuale.
Come Afferma la Cassazione nella sentenza 5913/2000 “il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della c.d. regolarità causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento può anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiono del tutto inverosimili (combinazione della teoria della condicio sine qua non con la teoria della «causalità adeguata»)”.


COME OPERANO IL DOLO E LA COLPA NELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E NEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel caso in cui un comportamento doloso del debitore abbia determinato un inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, spetterà al debitore risarcire anche i danni imprevisti e imprevedibili, purché legati dal nesso di causa-effetto.
Il dolo è da rinvenirsi non nella coscienza e volontà di provocare danni, ma “nella mera consapevolezza e volontarietà dell’inadempimento” (Cassazione, sentenza n. 25271/2008).
Invece, nel caso in cui il comportamento colposo del debitore abbia determinato un inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, i danni risarcibili sono limitati a quelli che erano prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Stabilisce infatti l’art. 1225 cod. civ. che “ se l’inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbligazione”.
Si tratta quindi di una limitazione al principio generale per cui l’intero danno è risarcibile.


QUANDO L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO SONO ATTENUATI DALLA COLPA DEL CREDITORE

In caso di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, si è detto come le manifestazioni del danno patrimoniale, consistenti appunto nel danno emergente e lucro cessante, sono risarcibili nel caso in cui siano conseguenza dell’inadempimento o del ritardo.
A tali fini si rende quindi necessario un nesso di causalità tra inadempimento e danno risarcibile.
Ai sensi dell’art. 1227 c.c., nel caso in cui vi sia stato concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno, il risarcimento è diminuito in proporzione della gravità della colpa e dell’entità delle conseguenze che sono derivate.
In caso di aggravamento del danno da parte del creditore, il risarcimento non è dovuto per quella parte di danno che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (art. 1227 comma 2 cod. civ.).


INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO: COME VENGONO QUANTIFICATI I DANNI DIRETTI E INDIRETTI

Altro problema inerente al tema dell’inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, attiene alla quantificazione dei danni, che grava sul creditore che intende richiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti.
Si tratta di un problema che si pone sia sul piano sostanziale che processuale: nell’atto di citazione per risarcimento danni, il quantum del danno richiesto determina, ad esempio, la competenza del giudice (giudice di pace o tribunale).
Come abbiamo visto, il danno emergente consiste nella perdita effettivamente subita, nelle spese vive e nei costi che nascono dall’inadempimento. In genere, non sorgono particolari difficoltà a liquidare il danno emergente.
Ad esempio, l’affondamento di una nave mercantile ha reso irrecuperabile il carico che trasportava, il cui valore è imputabile alla voce di danno emergente; la mancata consegna nei tempi previsti di un appartamento, ha costretto il compratore a stipulare un contratto di locazione. I canoni pagati possono essere imputati a danno emergente.

In una sua pronuncia del 2005 la Corte di Cassazione ha stabilito che tra i pregiudizi patrimoniali, suscettibili di risarcimento, subiti dalla parte non inadempiente per effetto della risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, rientrano anche le spese affrontate in vista del proprio adempimento e, specificamente, ove il contratto in questione sia costituito da un preliminare prevedente il trasferimento di una cosa determinata, gli esborsi diretti alla realizzazione di quest’ultimo, comunque finalizzati a renderla conforme all’oggetto delle pattuizioni (Cass. civ., Sez. II, 31/08/2005, sent. n. 17562).
Non sempre agevole è la liquidazione del “lucro cessante” cioè il mancato guadagno determinato dall’inadempimento. Ad esempio, la mancata consegna di generi alimentari ad un ristoratore, gli ha impedito di lavorare. Le mancate ordinazioni possono essere imputate a lucro cessante.
Più complicata è la liquidazione del danno non patrimoniale, che sopra abbiamo affrontato. Come quantificare il danno, ad esempio, all’onore del creditore?
Un aiuto in questo senso è offerto dall’art. 1226 codice civile, in base al quale “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. Cioè, il giudice quantifica il danno causato dall’inadempimento, secondo il criterio dell’equità.
Per il caso delle obbligazioni pecuniarie, la materia dell’inadempimento contrattuale e del risarcimento del danno prevede un regime giuridico particolare. In base all’art. 1224 codice civile sono dovuti al creditore, dal giorno della mora, gli interessi legali (c.d. moratori) indipendentemente dalla dimostrazione di un danno effettivamente subito.
In ogni caso, tuttavia, se il creditore dimostra di aver subito un maggior danno spetterà allo stesso l’ulteriore risarcimento (salvo il caso in cui sia stata precedentemente pattuita la misura degli interessi moratori).


LA LIQUIDAZIONE DELL’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E DEL RISARCIMENTO DEL DANNO SECONDO LA RECENTE GIURISPRUDENZA

Da ultimo, ci sembra opportuno citare una sentenza della Cassazione (sent n. 3940/2016), secondo cui “il risarcimento riveste natura e svolge funzione sostitutiva della prestazione mancata e gli effetti della situazione pregiudizievole permangono sino a quando il danno sia risarcito, ossia fino alla data della sentenza se la riparazione sia stata richiesta al giudice”. Pertanto “il pregiudizio derivante dalla mancata acquisizione di un bene deve essere risarcito con la prestazione del suo equivalente in danaro, determinato con riferimento al momento in cui avviene la liquidazione e non a quello in cui si il contratto è stato violato”.


QUAL È IL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER FAR VALERE L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Un elemento essenziale da tenere in considerazione nell’ipotesi di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno è il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Nello specifico, l’art. 2946 c.c. prevede per il soggetto che ha subito il danno a causa del mancato adempimento contrattuale altrui la possibilità di richiedere il risarcimento entro il termine ordinario di dieci anni.
Questo è dunque il termine previsto dalla legge, salvo tempi più brevi previsti in via eccezionale per particolari categorie di contratti (es. termine quinquennale in caso di rapporti sociali oppure biennale in materia di assicurazioni).


COME SI PROCEDE PER FAR VALERE L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Sul punto, è opportuno specificare che dall’inadempimento del contratto è possibile richiedere:

  1.  per i contratti a prestazioni corrispettive, in alternativa, l’esatto adempimento (se possible) oppure la risoluzione del contratto,
  2.  il risarcimento del danno.

Occorre puntualizzare che le azioni per far valere l’inadempimento (adempimento o risoluzione) e per richiedere il risarcimento del danno non sempre coincidono.
Infatti, nel caso in cui in un contratto con prestazioni corrispettive uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro soggetto potrà scegliere di chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Si può, ad esempio, far valere l’inadempimento per chiedere la risoluzione del contratto, ma senza chiedere il ristoro dei danni.
Per altro verso, l’azione di risarcimento del danno non dipende né dalla domanda di adempimento né dalla domanda di risoluzione, potendo essere proposta anche come domanda a sé stante.


INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO: COME AGIRE IN VIA STRAGIUDIZIALE

Per far valere l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno, ci sono due strade possibili.
La prima è quella di richiedere l’adempimento e/o la risoluzione del contratto e/o il risarcimento in via “stragiudiziale”, cioè fuori dal processo, senza adire le vie giudiziarie.
In via stragiudiziale, il creditore chiede al debitore l’esatto adempimento della prestazione o la risoluzione del contratto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, e/o il ristoro dei danni già subiti in virtù dell’inadempimento.
Si tratta delle lettere di diffida ad adempiere e messa in mora, che devono avere precisi requisiti, al fine di essere giuridicamente considerate.
La lettera di diffida e messa in mora, se conforme ai requisiti di legge, ha l’ulteriore effetto di interrompere la prescrizione. Questo vuol dire che il decorso del termine di prescrizione riparte dall’inizio, nel momento stesso in cui la lettera viene inviata al debitore.
Con l’invio della richiesta “bonaria” si aprono le trattative, tra debitore e creditore.
Nel caso in cui queste si chiudano in modo non soddisfacente per il creditore, l’inadempimento contrattuale e il risarcimento del danno possono essere fatti valere, come si dice, in via giudiziale, cioè all’interno di un vero e proprio processo. Come si vedrà nel paragrafo successivo, nel caso di mancato adempimento, il creditore può citare in giudizio il debitore, tramite il c.d. atto di citazione per inadempimento contrattuale, nonché atto di citazione per risarcimento danni.


COME IL CREDITORE PUÒ ESPERIRE L’AZIONE PER L’INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

L’art. 1218 c.c. permette al debitore di agire in giudizio per chiedere il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.
Nell’atto di citazione per inadempimento contrattuale il creditore convoca di fronte al giudice il debitore che non ha rispettato totalmente o in parte quanto previsto dall’obbligazione, per accertare che effettivamente il debitore si sia reso inadempiente.

Nell’atto di citazione il risarcimento danni può essere chiesto come una domanda a sé stante, indipendentemente dal fatto che si sia richiesto l’esatto adempimento oppure la risoluzione del contratto. Anche se queste due domande venissero rigettate, il risarcimento dei danni diretti e indiretti potrebbe comunque essere concesso.

Ad esempio, nel caso in cui l’inadempimento non venga considerato grave, il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, non implica il rigetto di quella di risarcimento del danno.

Fermo restando che, sia che sia richiesto l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento, tutte queste domande sono legate al preliminare accertamento circa l’inadempimento del debitore.
Se l’atto di citazione contiene sia la richiesta di risoluzione del contratto sia la richiesta di risarcimento del danno (atto di citazione per risarcimento danni), allora il danno da risarcire sarà pari alla differenza tra le conseguenze economiche nel caso di esatta esecuzione del contratto (anche nei tempi) e le conseguenze economiche dell’esecuzione tardiva e imprecisa. In questo caso vengono contate anche le spese che il creditore è costretto ad affrontare per rimediare alla situazione di mancato adempimento.

All’atto di citazione per risarcimento dei danni il debitore convenuto può rispondere, depositando una comparsa di costituzione.

Atto di citazione per risarcimento danni e comparsa di costituzione sono gli atti introduttivi del processo, che terminerà con una sentenza.

L’inadempimento contrattuale può essere fatto valere anche non come azione, ma come eccezione (c.d. eccezione di inadempimento): si tratta del principio secondo “inadimplenti non est adimplendum” ovverosia al creditore insoddisfatto non può essere richiesto di adempiere, ai sensi dell’art. 1460 cod. civ..

Nullità del contratto e risarcimento del danno


QUALI NOVITÀ HA APPORTATO LA NORMATIVA CONSEGUENTE AL COVID-19 RELATIVAMENTE ALL’ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISARCIMENTO DEL DANNO

A fronte dell’emergenza determinata da Covid-19 la normativa in tema di inadempimento contrattuale e risarcimento del danno ha subito un alleggerimento a seguito di alcune prese di posizione del governo adottate con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, c.d. “Cura-Italia”.

L’art. 91, relativamente alla responsabilità del debitore prevista dall’art. 1218 c.c. prevede che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente ad eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
Nello specifico, il citato Decreto-Legge del 17 marzo 2020, n. 18, emanato d’urgenza, all’art. 91 (rubricato come “Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici”) prevede:
1. All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.“.

Questo non vuol dire che la eccezionale situazione in cui versano da oltre un anno aziende e privati, possa giustificare qualsiasi inadempimento, rendendo esenti da responsabilità contrattuale. La norma stabilisce che l’adozione delle misure di contenimento (distanziamento, ingressi contingentati negli spazi chiusi, sospensione delle attività commerciali ….) deve essere valutata, caso per caso, al fine di stabilire la sussistenza di responsabilità in capo al debitore inadempiente o parzialmente adempiente.

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Quali sono le conseguenze della nullità del contratto?

La conseguenza della nullità del contratto è l'inefficacia dello stesso. Il contratto nullo infatti non produce effetti fra le parti ed è come se non fosse stato mai stipulato. La nullità può investire l'intero contratto oppure singole clausole.

Quali sono le conseguenze della nullità e dell annullabilità del contratto?

Un contratto nullo è privo di effetti, il giudice accerta l'esistenza del relativo vizio con sentenza di mero accertamento, il contratto annullabile produce effetti, che il giudice può rimuovere retroattivamente con sentenza costitutiva.

Qual è un motivo frequente di nullità del contratto?

Secondo la legge, sono cause di nullità del contratto: la contrarietà a norme imperative (cosiddetta nullità virtuale); la carenza di uno degli elementi essenziali (nullità strutturale); l'illiceità della causa o dei motivi comuni (contratto illecito);

Come sanare un contratto nullo?

Convalida e contratto nullo L'articolo 1423 del codice civile stabilisce che: “Il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”. La legge pertanto, in generale, non ammette una sanatoria del contratto nullo mentre ammette la possibilità di convertirlo o rinnovarlo.