Fac simile contratto lavorazione conto terzi agricoltura

Scritto il 28 Giugno 2018. Pubblicato in STUDIO IN PILLOLE

Fac simile Contratto di subfornitura di prodotti

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L’anno 2017, il giorno ........ del mese di .................... viene stipulato, accettato e sottoscritto, senza riserva alcuna, il presente contratto di concessione di vendita
TRA
la Società ALFA legalmente rappresentata da ............ soggetto munito dei necessari poteri,
di seguito denominata per brevità committente
E
la Società BETA legalmente rappresentata da ............ soggetto munito dei necessari poteri,
di seguito denominata per brevità subfornitore
PREMESSE
Il committente esercita una attività d’impresa che opera nel settore della produzione di beni ...

Il subfornitore esercita una impresa operante nel settore ...
Nello svolgimento della propria attività di produzione di beni il committente intende avvalersi dell’opera e dell’organizzazione aziendale del subfornitore.
Nello specifico, il committente intende commissionare al subfornitore la realizzazione di prodotti prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso.
Il subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal committente, eseguendone le specifiche direttive, da questi, eventualmente imposte.
Le parti col presente accordo intendono quindi sviluppare una concreta forma di cooperazione imprenditoriale;
Il presente atto e i rapporti che ne derivano sono disciplinati dalle disposizioni previste nella legge n. 192/1998 e da tutte le disposizioni civilistiche di riferimento qualora risultanti compatibili.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

art. 1 - efficacia di premesse ed allegati
Le premesse indicate e gli allegati citati nel corpo del presente contratto ne costituiscono a tutti gli effetti di legge parte integrante e sostanziale.

art. 2 - oggetto del contratto
Con i presenti accordi, il subfornitore si obbliga a realizzare per conto del committente e dietro specifico ordinativo da questi emanato, tutti quei componenti /prodotti/servizi richiesti sulla base delle seguenti specifiche tecniche ... [le specifiche tecniche possono essere dettagliatamente descritte nel corpo del contratto o qualora risultanti piuttosto complesse e corredate di disegni, progetti, immagini ...et similia... possono essere allegate in apposito atto/progetto]

art. 3 - regolamentazione di ordinativi e d accettazioni
Gli ordinativi del committente e le relative accettazioni del subfornitore devono essere effettuate nella sede della parte destinataria ed in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento (in alternativa tramite: fax, posta elettronica certificata o i mezzi telematici ed elettronici equiparati).
I suddetti “ordinativi” sono da intendere a tutti gli effetti perfezionati qualora l’accettazione del subfornitore sia pervenuta al committente nelle forme e con le modalità prescritte.
Nel caso di proposta inviata dal committente secondo le modalità e le forme prescritte ex lege, non seguita da accettazione scritta del subfornitore che tuttavia inizia le lavorazioni o le forniture, senza che abbia richiesto la modificazione di alcuno dei suoi elementi, il contratto si considera concluso per iscritto agli effetti della presente legge e ad esso si applicano le condizioni indicate nella proposta. In ogni caso, comunque, il subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al committente, l’inizio dell’esecuzione.
L’ordinativo deve inoltre necessariamente contenere i seguenti dati:
- i requisiti del prodotto e quantità specificamente richieste;
- i termini le modalità di consegna;
- la determinazione del prezzo con la specificazione di termini e modalità di pagamento.

art. 4 - pianificazione e fissazione dei quantitativi
Tutti gli ordinativi devono essere operati nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti nell’attività di programmazione del rapporto di cooperazione oggetto del presente contratto [a tal fine si evidenzia come detta attività di programmazione qualora risultante articolata e complessa possa essere raccolta in un documento scritto controfirmato da entrambe le parti/contraenti ed allegato al contratto]
Il subfornitore non risulta in alcun modo obbligato ad accettare degli ordinativi che risultino attestarsi oltre i limiti massimi prefissati e programmati.
Il committente per quanto di propria spettanza, si obbliga comunque a commissionare al subfornitore la realizzazione di una quantità di prodotti che non si attesti in un quantitativo inferiore ai limiti minimi prefissati e programmati. A tal uopo si evidenzia come qualora gli ordinativi si attestino al di sotto di tali limiti “minimi” al subfornitore è riconosciuta la più ampia facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante formale comunicazione al committente, operata secondo le modalità sopra descritte, fatto sempre salvo nell’eventualità il diritto al risarcimento dei danni eventualmente patiti dal subfornitore.

art. 5 - determinazione del prezzo e modalità di pagamento
Il prezzo stabilito per le prestazioni oggetto della presente contrattazione saranno puntualmente indicati dal committente a seguito di ogni ordinativo, facendo comunque sempre riferimento ai criteri del listino prezzi allegato ... al presente contratto.

I pagamenti dovranno essere effettuati con ... (inserire modalità di pagamento: bonifico, assegno, rimessa, ecc. ...) nel termine di giorni ... dal momento della consegna e/o dalla esecuzione del servizio.
In caso di ritardato nell’esecuzione del pagamento del prezzo, al subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del committente, interessi annui pari ad una misura percentuale del ....

Se il ritardo nel pagamento supererà il termine di giorni 30, al committente spetta il versamento di una ulteriore somma dovuta a titolo di penale determinata per un ammontare pari al 5% dell’importo non corrisposto, fatto salvo comunque il diritto del subfornitore all’eventuale richiesta di risarcimento avanzata pe il maggior danno eventualmente patito.

art. 6 - termini e modalità di consegna
I termini relativi alla consegna dei prodotti e/o esecuzione dei servizi saranno dettagliatamente indicati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni ... rispetto alla ricezione dell’ordinativo da parte del subfornitore
In caso di ritardo nella consegna e/o esecuzione il subfornitore sarà tenuto ad indennizzare il committente, rispettivamente per ogni giorno di ritardo, al pagamento di una penale pari alla misura percentuale del ... % del corrispettivo dovuto per il pagamento dei prodotti non consegnati entro i termini e qualora si dovesse pervenire alla risoluzione del contratto il subfornitore dovrà ottemperare al pagamento di una penale pari al ... % del corrispettivo dei prodotti non consegnati.
La consegna dei prodotti realizzati deve essere dal subfornitore eseguita presso i seguenti luoghi (magazzini, filiali, sedi secondarie, stabilimenti produttivi, ecc. ....).
Si evidenzia che la consegna correttamente operata e non contestata determina il passaggio al committente del rischio per il perimento e per i danni che i prodotti dovessero subire in conseguenza di fatti non imputabili al subfornitore.

art. 7- modalità del collaudo ed eventuali contestazioni
Responsabile per il collaudo sarà un soggetto appositamente incaricato dal committente che in presenza e congiuntamente ad un soggetto incaricato dal subfornitore provvederanno alla verifica ed attestazione delle caratteristiche prescritte per il prodotto commissionato.
In caso di contestazioni di sorta, al committente è imposto l’obbligo di provvedere alla formulazione di eccezioni e/o contestazioni mediante forma scritta recante nel dettaglio i difetti stimati e/o presunti da far pervenire al subfornitore nel termine di giorni ... dalla data di effettuazione del rispettivo collaudo, fatta salva la facoltà del committente di operare ulteriori contestazioni per eventuali “vizi occulti” nel termine di giorni ... dalla loro scoperta

art. 8- regime delle modifiche
Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere formalizzate esclusivamente per iscritto e potranno essere richieste ed operate con congruo preavviso.
Le proposte di modificazione dovranno comunque contenere nel dettaglio le variazioni e/o le deroghe di progetto ritenute eventualmente necessarie e/o opportune in merito alla fase esecutiva del presente contratto

art. 9 - diritti e proprietà industriale
I progetti, i disegni, i modelli, la documentazione tecnica, le informazioni riservate, ...et similia... fornite da una parte all’altra in esecuzione degli accordi contrattuali inerenti la subfornitura rimarranno proprietà della parte che li ha forniti, essendo precluso alla parte ricevente qualsiasi utilizzo degli stessi per finalità differenti rispetto a quelle previste nel presente contratto. Le medesime informazioni non potranno inoltre essere in alcun modo trasmesse o divulgate a terzi se non previo consenso della parte proprietaria reso per iscritto.
Il committente, in qualità di responsabile della progettazione e titolare delle conoscenze e delle tecniche necessarie per la realizzazione dei prodotti, assume ogni responsabilità e onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il subfornitore, da terzi che lamentino la eventuale violazione di diritti di privativa.
Le eventuali invenzioni o innovazioni che il subfornitore abbia sviluppato o realizzato in forza del presente accordo contrattuale e che siano comunque basate su dati ed informazioni di carattere tecnico e/o progettuale comunque fornite dal committente, saranno cedute a titolo oneroso al committente stesso, su sua richiesta mediante erogazione di un congruo corrispettivo per la cui parametrazione le parti dovranno tener adeguatamente conto dell’effettivo contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Diversamente, qualora le parti non dovessero addivenite al raggiungimento di un accordo sul citato corrispettivo, per la corretta determinazione dello stesso potrà attivarsi ed aver luogo apposita procedura di conciliazione presso la competente Camera di Commercio.
In merito alla realizzazione di invenzioni ed innovazioni realizzate da parte del subfornitore in mancanza di supporto di dati ed informazioni comunque rese dal committente, al subfornitore viene riconosciuta la piena ed esclusiva titolarità delle stesse.

art. 10 - obblighi specifici del subfornitore
Il subfornitore nel contesto dell’esecuzione degli accordi fissati dal presente contratto risponde della qualità delle lavorazioni dallo stesso eseguite, oltre che della conformità delle rispettive prestazioni e prescrizioni del presente contratto con riferimento alla disciplina della c.d. “regola dell’arte”.
A tal fine al committente viene riconosciuta la facoltà di far valere la responsabilità del subfornitore solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del.
Il subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità del prodotto che derivino dalle specifiche tecniche e/o della attrezzatura o dei materiali eventualmente forniti dal committente, al quale lo stesso subfornitore sarà tenuto comunque a segnalare tempestivamente tali vizi e/o difetti, che siano stati dal subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
Sul subfornitore non grava alcuna forma di responsabilità per eventuali danni che i prodotti possano arrecare a terzi a causa di difetti o vizi non derivanti comunque dall’inesattezza del suo adempimento.
Il subfornitore dovrà inoltre mantenere il massimo riserbo in ordine alle informazioni riguardanti i processi di produzione, ovvero le attrezzature e i materiali del committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla esecuzione del presente contratto di subfornitura

art. 11 - durata e rinnovi contrattuali
Il presente contratto avrà la durata di ... (mesi/anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione.
In mancanza di disdetta di uno dei contraenti da far pervenire all’altra parte almeno ... (giorni/mesi) antecedenti alla data di scadenza contrattualmente fissata, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di ... (mesi/anni). Il rinnovo tacito si determinerà a ogni successiva scadenza, salva disdetta comunicata da una parte all’altra almeno mesi prima.

art. 12 - eccessiva onerosità sopraggiunta nel corso di esecuzione del contratto
La sopravvenuta sussistenza di eventi e/o fatti di carattere straordinario e comunque non rientranti tra i canoni di normale prevedibilità che non siano in alcun modo imputabili ad alcuna delle parti, che comportino una “eccessiva onerosità” delle prestazioni dovute ovvero comportino una ridotta utilità della fruizione delle prestazioni di una parte, comporteranno la possibilità di addivenire ad una eventuale attività di rinegoziazione delle condizioni del presente contratto. Onde dare attuazione a tali variazioni contrattuali, la parte che reputa verificata la sussistenza di tali condizioni pregiudizievoli dovrà dare immediata comunicazione all’altra, invitandola alla trattativa e formulando una proposta idonea a ristabilire l’equilibrio delle rispettive e reciproche prestazioni. Diversamente, qualora non si pervenga in un congruo termine alla rinegoziazione contrattuale il contratto dovrà ritenersi risolto.
art. 13 - cessione del contratto e subfornitura
Qualora il subfornitore voglia cedere a terzi il presente contratto, dovrà provvedere a fornire idonea e preventiva comunicazione al committente, e solo dopo l’assenso di questi manifestato per iscritto si potrà dar luogo alla cennata cessione contrattuale.
In merito ad una eventuale “sub-subfornitura” il committente intende sin d’ora autorizzare che fino al 60% della fornitura sia consentita la subfornitura a terzi da parte del subfornitore ferma restando la diretta responsabilità dello stesso verso il committente medesimo
Qualora il subfornitore intenda affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del 60% dovrà preventivamente chiedere e ottenere l’autorizzazione del committente.
In ogni caso sul subfornitore incombe l’onere di comunicare tempestivamente i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l’esecuzione di una parte delle proprie prestazioni.

art. 14 -Legge applicabile
Opzione 1 clausola di scelta applicabile all’intero contratto
Le parti, come sopra costituite e rappresentate dichiarano che per il presente accordo troverà integralmente ed esclusivamente applicazione la legge italiana

Opzione 2clausola di scelta applicabile ad una sola parte del contratto
Le parti, come sopra costituite e rappresentate dichiarano che limitatamente alla regolamentazione delle obbligazioni nascenti per effetto di quanto disposto negli articoli ... del presente contratto intendono scegliere quale legge applicabile ...

art. 15 -tentativo di conciliazione
In ordine alle controversie che dovessero sorgere con riguardo alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto le parti sono obbligate ad esperire un preliminare tentativo di conciliazione obbligatoria ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 192/1998, da esperire presso la Camera di Commercio competente con riferimento alla provincia in cui risulta aver sede il subfornitore.

art. 16 - clausola sul foro competente
Tutte le controversie a cui il presente contratto potrà dare luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, per quanto le stesse non troveranno apposita composizione mediante il ricorso alla procedura di conciliazione saranno esclusivamente di competenza del Foro di ...

art. 17 - Regolamentazione della privacy
Al fine del rispetto della normativa sancita in materia di riservatezza di dati personali, le parti con la sottoscrizione del presente atto attestano reciprocamente di prestare il consenso per il trattamento dei propri dati finalizzato in via esclusiva alla esecuzione del presente contratto.

...LUOGO E DATA...

...FIRMA DEI CONTRAENTI...

Ai sensi degli artt. 1341 ed 1342 del cod. civ. si approvano singolarmente ed in maniera specifica le disposizioni contenute negli articoli ... del presente contratto.

...LUOGO E DATA...

...FIRMA DEI CONTRAENTI...