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Forma di tutela per le "vittime della strada" nei casi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento.Il codice sancendo l'obbligo di assicurazione per determinati veicoli, ha anche previsto una forma di tutela per le "vittime della strada" nei casi in cui, per ragioni diverse, non ci sia una compagnia assicuratrice che garantisca il risarcimento. L'art. 283 della citata legge ha infatti istituito un apposito "Fondo" al quale il danneggiato può rivolgersi nelle seguenti ipotesi:
Riunione Adriatica di Sicurtà Marche, Puglia Assitalia Chiunque ritenga di avere diritto all'erogazione di un risarcimento in qualità di vittima della strada non dovrà rivolgersi al Fondo di Garanzia, ma all'impresa designata, unica legittimata passiva. L'azione è subordinata alla condizione di procedibilità che siano trascorsi 60 giorni dalla preventiva richiesta del risarcimento, a mezzo di raccomandata A/R, all'impresa designata o al Fondo di Garanzia rappresentato presso la Consap (concessionaria servizi pubblici assicurativi S.p.A.). Termini di proponibilità dell'azione per il risarcimento del danno"L'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o … alla gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada … " L'art. 283 prevede l'onere per il danneggiato di richiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicuratrice e di attendere almeno 60 giorni prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria per veder riconosciuto il proprio diritto. Il fondamento di questa disposizione legislativa risiede nell'esigenza di evitare, per quanto possibile, l'introduzione di nuovi giudizi favorendone la bonaria composizione stragiudiziale. Essa pertanto è condizione di procedibilità sia nel giudizio promosso contro l'assicuratore che contro l'assicurato. La richiesta deve essere rivolta ad una agenzia munita di rappresentanza in modo che l'assicuratore sia messo in condizione di valutare la possibilità di un'offerta ed evitare in tal modo di essere convenuta in giudizio. Quanto alla forma, la legge richiede esplicitamente che la richiesta avvenga in forma scritta ed a mezzo di raccomandata A/R, ma la giurisprudenza (Cass. 25 gennaio 1995 n. 884 - Cass. 28 marzo 1994 n. 2988) ritiene sufficienti "atti equipollenti idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito dalla norma citata di evitare premature e dispendiose domande giudiziali, come quando sia intercorsa corrispondenza fra le parti o siano state condotte trattative per la liquidazione del danno e risulti rispettato il termine di 60 giorni per la proposizione della domanda " Cosa risarcisce il Fondo di Garanzia Vittime della Strada?Il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap ed è stato istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con ...
Quando copre il fondo vittime della strada?Inviata la comunicazione, il fondo di garanzia per le vittime della strada ha tempo sessanta giorni per valutare la domanda e liquidare il risarcimento, oppure per respingerla. Nel caso di sinistro con veicolo assicurato con una compagnia in liquidazione coatta amministrativa, i tempi si allungano fino a sei mesi.
Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro?Obbliga il responsabile, o chi per lui (l'impresa assicuratrice), al risarcimento (con pagamento in denaro) dei danni causati. Grava sul conducente e sul proprietario del veicolo. Non grava sul proprietario se dimostra che il veicolo è stato usato contro la sua volontà, ad esempio in caso di furto.
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