Cambio regime fiscale in corso d anno

Hai una partita Iva in regime forfettario ed hai dubbi se puoi continuare ad applicarlo alla tua partita IVA? Non preoccuparti, spesso in ambito fiscale sono proprio le tematiche più semplici che creano dubbi o incertezze.

Proviamo a fare chiarezza e vediamo insieme tutto quello che riguarda l’ uscita dal regime forfettario in questo 2022. Ti ricordiamo che il regime forfettario è un regime agevolato che presenta numerosi vantaggi per chi lo adotta.

Alla fine di ogni anno, tutti gli aderenti, devono analizzare la propria situazione fiscale e determinare se possono continuare ad applicarlo anche per l’anno successivo perché possono manifestarsi situazioni particolari che ne precludono l’applicazione.
Attenzione, spesso l’ uscita dal regime forfettario può dipendere da motivi di opportunità, come ad esempio un sensibile incremento del fatturato. Se sei interessato all’argomento, non ti resta che metterti comodo e leggere tutto quello che devi sapere, buona lettura.

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Uscita dal regime forfettario: quando si verifica

Argomenti del post

  • 1 Uscita dal regime forfettario: quando si verifica
  • 2 Le novità dal 2019
  • 3 Come manifestare la preferenza?
  • 4 Facciamo un esempio
  • 5 Vantaggi del regime forfettario
  • 6 Commercialista per regime forfettario
  • 7 Tariffe abbonamenti

L’uscita dal regime forfettario, si verifica nell’anno successivo a quello in cui viene superato il limite dei 65.000€. Attenzione, questo limite si riferisce al caso in cui la tua partita IVA sia attiva dal primo giorno dell’anno.

Se inizi l’attività durante l’anno, questo limite si riduce in proporzione al numero di giorni effettivi. Facciamo qualche esempio:

Leonardo ha aperto una partita IVA come libero professionista il 15 febbraio del 2022.
Nel suo caso, per il primo anno non potrà fatturare 65.000 euro ma soltanto 56.808,22 euro.

Mario ha aperto una partita IVA come artigiano il 1 aprile del 2022.
Nel primo anno non potrà fatturare 65.000 euro ma soltanto 48.972,60 euro.

A titolo di cronaca, la differenza fondamentale rispetto al vecchio regime dei minimi è che in regime forfettario il superamento dei ricavi o dei compensi massimi su base annua, non è causa di decadenza immediata dello stesso ma avviene, per il periodo d’imposta successivo.

Le novità dal 2019

Devi sapere che, primo gennaio 2019 sono state inserite due nuove cause ostative disciplinate dalle lettere d) e d-bis) comma 57 della legge istitutiva del regime forfettario:

  • non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio di attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente s.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Con riferimento al momento in cui la causa ostativa riguardante le partecipazioni in s.r.l. opera assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente.

La circolare 9/E ha precisato in merito che “solo nell’anno di applicazione del regime si potrà verificare la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. alle attività economiche svolte dal contribuente in regime forfettario”.

Come manifestare la preferenza?

La preferenza viene manifestata con il comportamento concludente del contribuente.
Una formalità sintomatica del comportamento concludente è applicazione dell’Iva in fattura, alle aliquote ordinarie.

Come noto la variazione del regime fiscale non deve essere soltanto la conseguenza di un comportamento concludente, ma deve essere confermata formalmente in sede di dichiarazione.
Nella prima dichiarazione utile dopo l’uscita dal regime forfettario occorre compilare il RIGO VO33 del Modulo Iva.

L’uscita dal regime per opzione ha vincolo triennale ai sensi dell’art. 3 del Dpr n. 442/1997.
Questo significa che dopo aver abbandonato il regime forfettario per passare a quello semplificato, sarai vincolato a quest’ultimo per tre anni e soltanto dopo potrai tornare al forfettario.

L’opzione rimarrà valida per ciascun anno successivo al triennio, fin quando rimane applicata la scelta presa o fino al momento in cui questa non venga revocata.

Facciamo un esempio

Un contribuente in regime forfettario nel periodo d’imposta 2021, decide volontariamente di uscire a partire dal periodo d’imposta 2022.
Per fatti concludenti già dal 1° gennaio 2022 inizierà ad emettere fatture con Iva ordinaria ed a tenere i registri fiscali Iva quale contribuente semplificato.
Nel corso del 2023 con la prima dichiarazione Iva da presentare, eserciterà nel quadro VO l’opzione di modifica regime.

Il contribuente dovrà adottare il regime semplificato almeno per un triennio: periodi d’imposta 2022, 2023, 2024.

Nel periodo 2025 e successivi, in assenza di comportamento concludente da forfettario, continuerà a dover adottare il regime semplificato.
Si ricorda che per i soggetti che avessero optato nel periodo d’imposta 2021 il passaggio volontario dal regime forfettario a quello semplificato o ordinario valgono considerazioni ad hoc.
Occorre infatti ricordare che l’art. 1 del Dpr n. 442/1997, consente “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

La circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 aveva già confermato per un caso analogo che, i soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario potevano dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario.

Riassumiamo: il vincolo di opzione volontaria di fuoriuscita dal regime forfettario a quello semplificato e/o ordinario è triennale.
In ogni caso, in circostanze particolari come quelle di variazione del quadro normativa avvenuto nel 2018, è permesso la revoca dell’opzione dopo un solo anno.

Vantaggi del regime forfettario

Ti ricordiamo che il regime forfettario ti offre sicuramente molti vantaggi.
Il primo tra tutti è la possibilità di gestire la tua posizione tributaria senza tenere una vera e propria contabilità. Ciò significa non tenere alcun libro contabile legato al tributo più insidioso: l’Iva.

Inoltre tutti i contribuenti del forfettario godono di un’imposta sostitutiva del 15%, e del 5% per tutti coloro che iniziano una nuova attività. Maggiori informazioni, puoi trovarle nella nostra guida al regime forfettario.

Commercialista per regime forfettario

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Quando si può cambiare regime fiscale?

Potrai cambiare il tuo regime fiscale solo all'inizio dell'attività o all'inizio dell'anno. Prima di cambiare regime fiscale devi valutarne la convivenza in base a: Costi. Oneri deducibili (interessi sui mutui o spese mediche, “scaricabili” in regime ordinario)

Come passare dal regime forfettario a quello ordinario?

Le modalità di passaggio dal regime forfettario a quello ordinario sono le stesse. A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo si cambia il modo di fatturare. Non sono necessarie comunicazioni ufficiali. Le fatture dovranno contenere l'iva e il soggetto dovrà adempiere a tutti gli oneri previsti.

Come si cambia regime fiscale?

Regime fiscale: si può cambiare?.
vincola il contribuente per almeno tre anni, dopodiché si rinnova tacitamente di anno in anno finché rimane l'applicazione del regime scelto;.
si evince da comportamenti concludenti del contribuente o dal modo in cui si tengono i libri contabili;.

Quando si può passare da contabilità ordinaria A semplificata?

In altri termini, il limite dei ricavi per poter optare per la tenuta della contabilità semplificata è di: Euro 400.000 per imprese esercenti attività di prestazioni di servizi; Euro 700.000 per imprese che esercitano altre attività.

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