Chi sono i componenti del nucleo familiare ai fini isee

Famiglia anagrafica, nucleo familiare per l’Isee, il reddito di cittadinanza e gli Anf: quali componenti si devono considerare?

Con il termine nucleo familiare si intende, in generale, un gruppo formato dai componenti della stessa famiglia che convivono nella medesima abitazione. Tuttavia, secondo la normativa italiana, la composizione del nucleo familiare può variare: i componenti considerati ai fini della famiglia anagrafica non sempre coincidono con i componenti della famiglia ai fini Isee e del reddito di cittadinanza, o con i componenti della famiglia ai fini degli assegni familiari. In merito al nucleo familiare, come individuare chi ne fa parte?

Per comprendere quali familiari devono essere inclusi nel nucleo, bisogna capire innanzitutto il concetto di stato di famiglia e famiglia anagrafica; successivamente, è necessario analizzare le previsioni della normativa fiscale, Isee [1], della normativa sul reddito di cittadinanza [2] ed infine della normativa sugli assegni familiari [3].

Il Codice civile [4] individua invece i familiari tenuti agli alimenti, che sono, nell’ordine: il coniuge, i figli, anche adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Ricordiamo che gli alimenti consistono in una prestazione di assistenza materiale, dovuta per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico. Ma procediamo con ordine.

Indice

  • 1 Chi fa parte dello stato di famiglia e della famiglia anagrafica?
  • 2 Chi fa parte del nucleo familiare ai fini fiscali?
  • 3 Nucleo familiare Isee e reddito di cittadinanza
  • 4 Chi fa parte del nucleo familiare ai fini Anf?

Chi fa parte dello stato di famiglia e della famiglia anagrafica?

Fanno parte della famiglia anagrafica tutte le persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo.

Nello stato di famiglia, che è un certificato che rilascia il Comune, sono iscritti tutti i componenti della famiglia anagrafica.

Se vi sono delle persone conviventi che non hanno alcun vincolo tra loro, è possibile avere due stati di famiglia nella stessa abitazione: è il caso, ad esempio, dei coinquilini.

Chi fa parte del nucleo familiare ai fini fiscali?

Ai fini fiscali, cioè ai fini delle imposte, non esiste una vera e propria definizione di nucleo familiare: nella dichiarazione dei redditi, perché il contribuente possa beneficiare delle apposite detrazioni dall’Irpef, rilevano i familiari che sono fiscalmente a carico dello stesso, cioè con un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui (o inferiore a 4mila euro annui, per i figli sino a 24 anni di età).

In buona sostanza, fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali coloro che sono inseriti nel quadro «familiari a carico» della dichiarazione redditi (modello Redditi PF o modello 730). Il nucleo familiare ai fini fiscali comprende dunque, oltre al dichiarante:

  • il coniuge, il cui codice fiscale va riportato anche se non è a carico e non convive;
  • eventuali figli a carico, anche se non conviventi;
  • altri familiari a carico: i familiari, al di fuori dei coniugi e dei figli, per essere considerati a carico devono rientrare tra le persone elencate dal Codice civile [4] e convivere col contribuente, o ricevere da lui un assegno alimentare, non derivante dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Nucleo familiare Isee e reddito di cittadinanza

Nella generalità dei casi, ai fini della dichiarazione Isee la famiglia è considerata composta dal dichiarante, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti fiscalmente a carico, anche se non conviventi.

In caso di:

  • genitori conviventi e non sposati, entrambi si considerano parte di un unico nucleo familiare; il genitore dichiarante deve indicare il convivente nell’Isee come “altra persona nel nucleo”;
  • genitori non sposati né conviventi, il genitore che non convive, pur non facendo parte della stessa famiglia anagrafica, deve essere inserito nello stesso nucleo ai fini Isee, ad eccezione delle ipotesi in cui:
    • risulti sposato con una persona diversa dall’altro genitore;
    • risulti avere figli con una persona diversa dall’altro genitore;
    • sia obbligato, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, al versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
    • sia stato escluso dalla potestà sui figli o sia stato allontanato dalla residenza familiare;
    • sia stato accertato, in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei primi due casi (genitore sposato o con figli con altra persona), il genitore convivente non può essere totalmente escluso dall’Isee, ma viene integrato nel nucleo come componente aggiuntiva della situazione economica del genitore non convivente.

Nelle altre ipotesi osservate, il genitore non convivente non deve essere inserito nel nucleo del figlio; nella dichiarazione Isee Dsu (quadro D) vengono solo richiesti il nome e il codice fiscale del genitore non convivente e deve essere spuntata la casella “il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni”; non devono essere inseriti i suoi redditi, il patrimonio ed altri dati del genitore escluso. Per approfondire, leggi la “Guida all’Isee minorenni“.

Nelle ipotesi di:

  • coniugi che vivono in una diversa residenza: marito e moglie sono comunque considerati facenti parte dello stesso nucleo, anche se risultano in una diversa famiglia anagrafica, poiché non risiedono nello stesso posto; devono prendere, come riferimento per l’Isee, la famiglia anagrafica di uno dei due, di comune accordo, oppure l’ultima residenza avuta in comune.
  • coniugi separati ma conviventi: valgono le stesse regole dei conviventi non sposati; i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare Isee, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
  • coniugi separati e non conviventi: se separati legalmente, e non di fatto, marito e moglie non fanno più parte dello stesso nucleo; se la separazione o il divorzio sono avvenuti dopo il 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da un apposito verbale della polizia locale;
  • figli che convivono con i nonni: se sono fiscalmente a carico dei genitori, i figli faranno parte del nucleo dei genitori; se non a carico del padre o della madre, entrano nel nucleo familiare dei nonni;
  • figli maggiorenni non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef: se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori; nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, i figli maggiorenni, se a carico di entrambi, fanno parte del nucleo familiare di uno dei genitori, a loro scelta; in base alle modifiche apportate dal decreto sul reddito di cittadinanza [2], il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del loro nucleo familiare esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini Irpef, non è coniugato e non ha figli.

In generale, i componenti già facenti parte del nucleo familiare Isee o dello stesso nucleo anagrafico continuano a farne parte ai fini dell’Isee anche a seguito di variazioni anagrafiche, se continuano a risiedere nella medesima abitazione.

Chi fa parte del nucleo familiare ai fini Anf?

Ai fini dell’assegno per il nucleo familiare Anf, si considerano facenti parte del nucleo:

  • il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
  • il coniuge o la parte dell’unione civile, che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione dell’Inps;
  • fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, solo se sono orfani di entrambi i genitori, se non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e se non sono coniugati, previa autorizzazione dell’Inps;
  • nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione dell’Inps.

Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro Paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.

I lavoratori extracomunitari, esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale, hanno diritto agli Anf solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui non sussista una convenzione in materia di trattamenti di famiglia tra il Paese di provenienza e l’Italia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.

Per i titolari di pensione ai superstiti, la famiglia ha diritto agli Anf se composta:

  • dal coniuge o dalla parte dell’unione civile superstite che ha titolo alla pensione;
  • dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona, se si tratta:

  • di un orfano titolare della pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenne;
  • di un orfano titolare della pensione ai superstiti da lavoro dipendente maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Per approfondire leggi: “Assegni per il nucleo familiare“.


note

[1] DPCM 159/2013.

[2] DL 4/2019.

[3] L. 69/1988.

[4] Art. 433 Cod. civ.

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Chi fa parte del nucleo familiare ISEE 2022?

Ai fini dell'ISEE il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, salvo alcune eccezioni. Due conviventi faranno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE.

Chi non fa parte del nucleo familiare?

Viene escluso dal nucleo familiare chi va a vivere per conto suo e sposta la residenza nella nuova abitazione. Non rientra nemmeno chi ha un reddito superiore ai 2.840,51 euro ed ha già compiuto i 24 anni, oppure un reddito superiore ai 4.000 euro se deve spegnere ancora le 24 candeline.

Come capire chi fa parte del nucleo familiare?

Per essere parte della famiglia anagrafica bisogna essere conviventi, o legati da un vincolo familiare o affettivo. Nello stato di famiglia, che è un certificato che rilascia il Comune, compaiono i componenti della famiglia anagrafica.

Chi ha la stessa residenza fa parte dello stesso nucleo familiare?

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.