Formula assoluzione per incapacità di intendere e volere

Imputabilità e capacità d’intendere e volere: quando il vizio di mente limita la responsabilità dell’imputato. Presupposti, condizioni e accertamento.

Show

Indice

  • 1 L’allegazione sul vizio totale di mente nel processo penale: quando?
  • 2 Vizio totale di mente e  aggravante della recidiva
  • 3 Determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente
  • 4 Quando i disturbi della personalità integrano un vizio di mente 
  • 5 Rilevanza dei disturbi della personalità ai fini del riconoscimento del vizio di mente
  • 6 Incapacità, vizio di mente e tossicodipendenza cronica
  • 7 Solo i disturbi della personalità consistenti, intensi e gravi incidono sulla capacità di intendere e volere
  • 8 L’assoluzione in caso di persona non imputabile per vizio totale di mente prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
  • 9 Per il riconoscimento del vizio totale di mente possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità
  • 10 Proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente
  • 11 L’infermità mentale non può essere ritenuta in base al mero precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento
  • 12 Dipendenza da giuoco d’azzardo e disturbo della personalità  
  • 13 Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano solo i disturbi della personalità e non anche le mere anomalie o disarmonie caratteriali
  • 14 La ludopatia può giustificare il vizio di mente
  • 15 Giudizio sull’accertamento della capacità di intendere e di volere 

L’allegazione sul vizio totale di mente nel processo penale: quando?

In tema di giudizio d’appello, l’allegazione dell’imputato in ordine alla sussistenza di un vizio totale di mente può essere legittimamente effettuata anche soltanto mediante una memoria difensiva, senza necessità che già sia stata dedotta con i motivi d’impugnazione o con i motivi nuovi, dal momento che incombe sul giudice di merito il dovere di dichiarare anche d’ufficio la mancanza di condizioni di imputabilità, in caso di evidenza della prova della totale infermità di mente.

Cassazione penale sez. I, 17/02/2021, n.11774

Vizio totale di mente e  aggravante della recidiva

Non sussiste incompatibilità tra il vizio totale di mente e l’aggravante soggettiva della recidiva, sicché, anche quando il reato è stato commesso da un soggetto non imputabile va considerato nella sua obiettività, scrutinando gli elementi utili per la qualificazione del dolo o della colpa e la determinazione dell’assetto circostanziale, trattandosi di accertamenti funzionali al giudizio di pericolosità sociale e a stabilire la durata minima della misura di sicurezza, ex art. 222 c.p.

(In motivazione la Corte ha, altresì, affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 99, 157 e 161 c.p., per violazione degli art. 3 e 111 Cost., in merito alla applicabilità della recidiva al soggetto totalmente incapace anche ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato).

Cassazione penale sez. II, 10/12/2020, n.2385

Determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente

In tema di determinazione della durata minima della misura di sicurezza nei confronti di imputato prosciolto per vizio totale di mente, al fine di adeguare la stessa al grado concreto di pericolosità, il giudice del merito è tenuto a valutare la ricorrenza non solo delle circostanze aggravanti e attenuanti, procedendo al bilanciamento, ma anche delle circostanze attenuanti generiche. (Conf. n. 993/1982, Rv. 154514).

Cassazione penale sez. I, 05/11/2020, n.31208

Quando i disturbi della personalità integrano un vizio di mente 

Ai fini dell’integrazione del vizio di mente, totale o parziale, non è indispensabile la ricorrenza di una malattia mentale rientrando nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche idonee, per intensità e gravità, ad escludere o a far scemare grandemente la capacità di intendere e di volere purché sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa.

Cassazione penale sez. III, 30/09/2020, n.6515

Rilevanza dei disturbi della personalità ai fini del riconoscimento del vizio di mente

In tema di imputabilità, per il riconoscimento della sussistenza del vizio totale o parziale di mente, i disturbi della personalità possono avere rilevanza e rientrare nel concetto di “infermità” a condizione che siano di consistenza, intensità e gravità tale da determinare, in concreto, una situazione psichica che impedisca al soggetto agente di gestire le proprie azioni, non permettendogli di percepirne il disvalore.

(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della corte d’appello che aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 572 c.p., facendo riferimento alle inequivocabili conclusioni del perito il quale, pur rilevando una condizione di variabilità dell’umore del soggetto agente dovuta ad un disturbo bipolare, aveva escluso, sia nella perizia che nel corso dell’audizione in contraddittorio, che tale condizione potesse determinare una qualche diminuzione della capacità dello stesso, escludendo la sussistenza del vizio totale o parziale di mente).

Cassazione penale sez. II, 10/04/2020, n.13959

Incapacità, vizio di mente e tossicodipendenza cronica

In tema di imputabilità, sebbene l’accertamento della capacità di intendere e di volere di chi è affetto da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti spetti al giudice indipendentemente da ogni onere probatorio a carico dell’imputato, grava, tuttavia, su quest’ultimo l’onere di allegazione della documentazione attestante la sua tossicodipendenza cronica.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso il vizio totale di mente invocato dall’imputato che si era limitato a produrre documentazione attestante soltanto la condizione generica di tossicodipendenza).

Cassazione penale sez. V, 30/01/2020, n.12896

Solo i disturbi della personalità consistenti, intensi e gravi incidono sulla capacità di intendere e volere

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità”, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di ‘infermità’.

Cassazione penale sez. II, 21/11/2019, n.188

L’assoluzione in caso di persona non imputabile per vizio totale di mente prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione

L’assoluzione dell’imputato per essere stato il reato commesso da persona non imputabile per vizio totale di mente al momento del fatto prevale sulla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, presupponendo quest’ultima pronuncia un giudizio positivo circa la configurabilità del reato contestato e l’ascrivibilità al suo autore.

Cassazione penale sez. III, 17/10/2019, n.8778

Per il riconoscimento del vizio totale di mente possono rientrare nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità

In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di “infermità” anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.

Cassazione penale sez. I, 16/04/2019, n.35842

Proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente

In materia di riparazione per ingiusta detenzione, fuori dalle ipotesi di ingiustizia formale del titolo, disciplinate dal comma 2 dell’art. 314 cod. proc. pen., il diritto alla riparazione sorge solo in presenza di una delle formule di proscioglimento tassativamente previste dal comma 1 della citata norma, con la conseguenza che deve escludersi il diritto alla riparazione in caso di sentenza di proscioglimento per difetto di imputabilità per vizio totale di mente.

Cassazione penale sez. IV, 18/12/2018, n.5076

L’infermità mentale non può essere ritenuta in base al mero precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento

Ai fini dell’applicazione degli artt. 88 e 89 c.p., l’infermità mentale non costituisce uno stato permanente, ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base del precedente riconoscimento del vizio di mente in altro procedimento, sia pure relativo a fatti commessi nel medesimo periodo temporale di quello che forma oggetto del giudizio .

Con la massima in analisi la Corte di legittimità ribadisce che, in tema di imputabilità, l’infermità mentale va sempre accertata in relazione alla specifica condotta criminosa e non può essere ritenuta sussistente solo sulla base del riconoscimento del vizio di mente in un precedente giudizio. In senso conforme, Sez. III, 8 febbraio 2008, n. 13237, in C.E.D. Cass., n. 239575; Sez.VI, 29 maggio 2008, n. 40569, ivi, n. 241316; Sez. II, 5 marzo 2014, n. 21826, ivi, n. 259577. Adesiva, Sez. I, 31 gennaio 2013, n. 48841, ivi, n. 258444, la quale chiarisce che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di infermità anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità. Negli stessi termini, Sez. un., 25 gennaio 2005, n. 9163, Raso, ivi, n. 230317. In argomento, v. anche Sez. VI, 5 aprile 2012, n. 18458, ivi, n. 252686. 

Cassazione penale sez. II, 26/10/2018, n.50196

Dipendenza da giuoco d’azzardo e disturbo della personalità  

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il gioco d’azzardo patologico, che è da considerarsi un disturbo della personalità o disturbo del controllo degli impulsi destinato, come tale, a sconfinare nella patologia e ad incidere, escludendola, sulla imputabilità per il profilo della capacità di volere, può rientrare nel concetto di “infermità”, purché sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa .

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, i “disturbi della personalità” possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

(Fattispecie relativa a condotte integranti il reato di cui all’art. 314, comma 1, c.p., in cui la Corte ha affermato che il vizio del gioco di azzardo può comportare un disturbo della personalità).

Cassazione penale sez. VI, 10/05/2018, n.33463

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano solo i disturbi della personalità e non anche le mere anomalie o disarmonie caratteriali

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rilevano solo i “disturbi della personalità” che siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione – inoltre – che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato alle anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di “infermità” (cfr. Sezioni unite, 25 gennaio 2005, Raso). 

Cassazione penale sez. VI, 27/04/2018, n.30733

La ludopatia può giustificare il vizio di mente

Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i “disturbi della personalità” possono rientrare nel concetto di “infermità”, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa (nella specie, il ricorrente era affetto da ludopatia, disturbo borderline della personalità riferibile all’incontenibile impulso al gioco d’azzardo al punto che tutte le somme provento dei reati in contestazione erano state da lui utilizzate per assecondare il vizio del gioco e non per altri scopi personali).

Cassazione penale sez. II, 13/10/2016, n.44659

Giudizio sull’accertamento della capacità di intendere e di volere 

La regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa.

(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, censurando il percorso logico motivazionale seguito dai giudici, che, a fronte di un quadro probatorio ritenuto incerto sull’esistenza di un vizio totale o parziale di mente dell’imputato, avevano concluso per la sussistenza quanto meno del vizio parziale di mente).

Cassazione penale sez. I, 25/05/2016, n.9638


Quali sono le formule di assoluzione?

Le formule terminative della sentenza di assoluzione seguono un'autentica gerarchia che inizia da quelle più favorevoli all'imputato e termina con quelle meno favorevoli: a) assoluzione perché il fatto non sussiste, ossia per mancanza dell'elemento oggettivo (la condotta, l'evento e il nesso di causalità); b) ...

Come chiedere assoluzione?

Le formule assolutorie che il giudice può adottare nella sentenza di assoluzione sono le seguenti:.
il fatto non sussiste;.
l'imputato non ha commesso il fatto;.
il fatto non costituisce reato;.
non è previsto dalla legge come reato;.
è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione..

Come si accerta la capacità di intendere e di volere?

Per dimostrare l'incapacità di intendere e di volere la prova grava su chi sostiene detta incapacità, in altre parole su chi chiede l'annullamento dell'atto, e può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, non necessariamente tramite una consulenza tecnica.

Che significa assoluzione con formula piena?

Con questa formula, il giudice dichiara che il fatto addebitato all'imputato è stato compiuto proprio da lui, tuttavia il fatto non può essere considerato un illecito penale (da qui il non costituisce reato) perché manca l'elemento soggettivo (dolo, colpa o preterintenzione, si veda l'esempio 1).