Show Le agevolazioni fiscali riservate alle persone con disabilità, per il settore auto, sono: – Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto – Iva agevolata al 4% sull’acquisto – Esenzione dal pagamento del bollo auto – Eenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà CHI NE HA DIRITTO Per quanto riguarda le agevolazioni per il settore auto hanno diritto alle agevolazioni: NB. Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento dei veicoli, obbligatorio o meno) è strettamente necessario che dai verbali di invalidità o
di handicap risulti l’espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore. “Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. “Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, legge 388/2000)”: anche in questi casi il veicolo non deve obbligatoriamente essere adattato al trasporto per godere delle agevolazioni fiscali. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i
veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili. DETRAZIONE IRPEF 19% Per l’acquisto o la riparazione (esclusa ordinaria mautenzione) dei mezzi di locomozione (le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi) il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. E’ possibile fruire della detrazione anche se il veicolo viene acquistato all’estero. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipodi detrazione, sempre del 19%. Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. IVA AGEVOLATA AL 4% L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre
persone, società commerciali, cooperative, ecc (anche se destinati al trasporto dei disabili). OBBLIGHI PER IL VENDITORE Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta a questi veicoli, introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. ESENZIONE BOLLO Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull’auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo. ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE PASSAGGI DI PROPRIETA’ *Per la DOCUMENTAZIONE NECESSARIA da prodursi quando non è necessario l’adattamento del veicolo, rimandiamo alla lettura della pagina 12 della Guida dell’Agenzia delle entrate * Nella Guida agevolazioni fiscali disabili, predisposta dall’Agenzia delle Entrate, sono poi contenute le informazioni specifiche riguardanti le regole particolari che vengono invece adottate in caso di disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione. In questo caso il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo, ma non è necessario che la persona fruisca dell’indennità di accompagnamento. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida (adattamenti auto) sia soltanto la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi (allestimenti auto). SEMPLIFICAZIONI SULLE CERTIFICAZIONI Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, l’art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto importanti semplificazioni. In particolare, è stato previsto che i verbali di accertamento dell’invalidità delle commissioni mediche integrate devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter richiedere le agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi). Pertanto, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti: – i requisiti richiesti dal Codice
della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili, qualora ricorrano le condizioni per avere diritto a tale contrassegno Per i certificati emessi ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 5/2012, quindi, la detrazione è subordinata all’indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa oppure omissis). Per i verbali privi di questi riferimenti normativi, per accedere ai benefici fiscali il contribuente dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata, a meno che dallo stesso certificato non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni. ATTENZIONE Cosa prevede l'articolo 381 del dpr495 1992?381 del DPR n. 495/1992 fa riferimento a" la persona con effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta" la quale ha diritto al rilascio del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide.
Chi rilasciato il certificato di deambulazione sensibilmente ridotta?Il cittadino deve innanzitutto recarsi all'ufficio medico-legale della ASL di appartenenza e farsi rilasciare una certificazione medica che attesti la sua ridotta mobilità. In seguito deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza, allegando a essa la certificazione medica.
Chi ha diritto alle agevolazioni auto?Bonus acquisto auto legge 104: chi ne ha diritto
non vedenti e sordi, disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento, disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Cosa vuol dire l interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'articolo 4 DL 9 febbraio 2012 numero 5?Infine la frase 'l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli dell'art. 4 DL 9 febbraio 2012 n. 5…” esclude ogni requisito e quindi l'acceso a tutti i benefici fiscali sull'auto e al contassegno.
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