Negoziazione assistita e opposizione a decreto ingiuntivo

Sommario

Inquadramento | Opposizione a decreto ingiuntivo | Individuazione dell'onerato all'instaurazione della procedura compositiva | Struttura del giudizio oppositorio | La soluzione offerta da Cass. 24629/2015 | L'intervento delle Sezioni Unite | Rilievi critici | Riferimenti |

Il comma 4 dell'art. 5, d.lgs. 28/2010 individua le esclusioni dalla mediazione in riferimento alla natura speciale di taluni procedimenti regolati dal IV libro della procedura, alcuni dei quali dotati di una struttura tendenzialmente bifasica. Anzitutto, l'esclusione (dalla procedura compositiva) riguarda la fase sommaria del procedimento monitorio e di quello per convalida di licenza o di sfratto. L'esclusione dalla procedura conciliativa non è priva di giustificazione. In materia di lavoro, la Corte costituzionale (C. Cost., 13 luglio 2000, n. 276) aveva escluso l'applicabilità del tentativo di conciliazione (colà previsto) al procedimento monitorio. Per entrambi i procedimenti speciali (monitorio e per convalida di sfratto), la Relazione Illustrativa ha precisato che l'esclusione si giustifica «per il fatto che in essi ci troviamo di fronte a forme di accertamento sommario con prevalente funzione esecutiva». Conclude la Relazione sul punto evidenziando che: «la mediazione può trovare spazio all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate». L'affermazione è coerente col dettato normativo con riguardo alla struttura del procedimento per convalida di sfratto e, seppur in misura minore, con quella del procedimento monitorio. Il procedimento per conva...

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Il D.L. n. 132/​2014, con­ver­tito nella Legge n. 162/​2014, ed entrato in vig­ore il 9 feb­braio 2015, ha introdotto l’istituto della negozi­azione assistita.

È sancito l’obbligo di tentare una con­cil­i­azione (negozi­azione) prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il paga­mento, a qual­si­asi titolo, di somme infe­ri­ori a 50.000 euro, nonchè per tutte le cause, indipen­den­te­mente dal val­ore, per il ris­arci­mento del danno derivante da cir­co­lazione di veicoli e natanti.

La parte, quindi, prima di iniziare una causa deve, a pena di impro­ced­i­bil­ità, tentare la negozi­azione assis­tita riv­ol­gen­dosi ad un avvocato.

La negozi­azione assis­tita non è però obbli­ga­to­ria nei seguenti casi:
1) nelle cause in cui la parte può stare in giudizio per­sonal­mente, vale a dire innanzi al Giu­dice di Pace in tutte le cause di val­ore infe­ri­ore ai 1.100 euro;

2) nelle cause che hanno ad oggetto diritti indisponi­bili, quale ad esem­pio il diritto agli ali­menti, che sca­tur­isce dai rap­porti familiari;

3) nei pro­ced­i­menti per ingiun­zione e nel giudizio di oppo­sizione. Non sarà, quindi, obbli­ga­to­rio esperire il ten­ta­tivo di negozi­azione assis­tita prima di richiedere l’emissione di un decreto ingiun­tivo nè prima di iniziare l’azione di oppo­sizione a decreto ingiuntivo;

4) con rifer­i­mento alle cause che hanno ad oggetto obbligazioni con­trat­tuali che derivano da con­tratti con­clusi fra con­suma­tore e pro­fes­sion­isti (ad esem­pio, respon­s­abil­ità del pro­dut­tore per danno da prodotto difet­toso, richi­este di resti­tuzioni eco­nomiche derivanti dall’esercizio del diritto di recesso, richi­este eco­nomiche derivanti da difetti di con­for­mità del bene ecc.);

5) nei pro­ced­i­menti di CTU pre­ven­tiva ai fini della com­po­sizione della lite ovvero ex art. 696 bis c.p.c.;

6) nell’azione civile eserci­tata nel processo penale;

7) nei pro­ced­i­menti di oppo­sizione o inci­den­tali rel­a­tivi all’esecuzione forzata;

8) nei pro­ced­i­menti in cam­era di consiglio.

Cosa è nec­es­sario fare:

Prima di iniziare la causa, l’avvocato scriverà alla con­troparte, invi­tan­dola a stip­u­lare una con­ven­zione di negozi­azione assis­tita. L’invito dovrà essere fir­mato anche dalla parte con firma aut­en­ti­cata dal legale, speci­f­i­cando l’oggetto della con­tro­ver­sia, avver­tendo che la man­cata risposta entro 30 giorni o il rifi­uto potranno essere val­u­tate dal giu­dice ai fini delle spese di giudizio.
La con­troparte potrà:
a) comu­ni­care il pro­prio rifi­uto a stip­u­lare una con­ven­zione di negozi­azione assis­tita. In questo caso, rice­vuta la risposta neg­a­tiva la parte potrà iniziare la causa;

b) non rispon­dere. La parte che ha riv­olto l’invito dovrà, quindi, atten­dere trenta giorni dalla ricezione dell’invito per poi pro­cedere in giudizio;

c) rispon­dere aderendo all’invito.

Cosa accade se si aderisce all’invito di negozi­azione assistita:

Le parti, con i rispet­tivi legali, stip­uler­anno in forma scritta una «con­ven­zione di negozi­azione assis­tita», ovvero un accordo con cui si impeg­nano entro un ter­mine sta­bil­ito, non infe­ri­ore ad un mese, a coop­er­are in buona fede e con lealtà per risol­vere strag­iudizial­mente la controversia.

In caso di rag­giung­i­mento di un accordo, esso diverrà titolo esec­u­tivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In caso di man­cato rag­giung­i­mento dell’accordo entro il ter­mine sta­bil­ito nella con­ven­zione di negozi­azione assis­tita la parte potrà iniziare l’azione giudiziale.

Con­seguenze del man­cato invito alla negozi­azione assistita:

Il man­cato invito alla stip­ula di con­ven­zione di negozi­azione assis­tita cos­ti­tu­isce causa di impro­ced­i­bil­ità della domanda posta in giudizio. L’improcedibilità va eccepita dalla con­troparte o ril­e­vata d’ufficio dal giu­dice entro la prima udienza.
Quando, su istanza di parte o d’ufficio, il Giu­dice ver­i­fichi il man­cato esper­i­mento del pro­ced­i­mento di negozi­azione assis­tita, asseg­n­erà un ter­mine di 15 giorni alle parti per la comu­ni­cazione dell’invito.
Qualora il Giu­dice rilevi che la negozi­azione assis­tita è iniziata, ma non si è con­clusa, non essendo ancora scaduto il ter­mine sta­bil­ito nella con­ven­zione, fis­serà la suc­ces­siva udienza dopo la sca­denza del termine.

La negozi­azione assis­tita e la medi­azione obbligatoria:

La negozi­azione assis­tita non sos­ti­tu­isce la medi­azione obbli­ga­to­ria con rifer­i­mento a tutte le materie elen­cate dall’articolo 5, comma 1 del D.lgs. 282010 e suc­ces­sive mod­i­fiche, che resta per tutte le vertenze per le quali è già prevista.

Qualora la richi­esta di paga­mento sia con­nessa ad altra domanda per la quale è pre­vista la medi­azione obbli­ga­to­ria, ad esem­pio l’accertamento di un diritto e il paga­mento di una somma di denaro in ragione di tale accer­ta­mento, occor­rerà seguire la sola pro­ce­dura di medi­azione obbligatoria.

La scelta di un legale com­pe­tente in mate­ria e che conosca le tec­niche di negozi­azione e che sia in grado di con­durre effi­cace­mente il negozi­ato sarà fon­da­men­tale per tutti col­oro che dovranno intrapren­dere questa strada ai fini della tutela dei pro­pri diritti, evi­tando inutili quanto gravosi contenziosi.

La negozi­azione assis­tita, quindi, cos­ti­tu­isce un ulte­ri­ore prezioso stru­mento per poter tute­lare i pro­pri diritti in modo celere e con con­teni­mento dei costi.

Quando è obbligatoria la mediazione nell opposizione a decreto ingiuntivo?

Con specifico riguardo al procedimento per decreto ingiuntivo, il comma 4 del medesimo articolo dispone che l'obbligo di mediazione non si applica <<nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione>>.

Quando è possibile la negoziazione assistita?

Quando è obbligatoria? La negoziazione assistita è obbligatoria per legge nelle seguenti materie: Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. Pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro.

Quando è obbligatoria la mediazione e la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è obbligatoria nelle cause di risarcimento danni che derivano dalla circolazione di veicoli e natanti, altre domande di pagamento di somme sino a 50.000 euro, contratti di trasporto e subtrasporto.

Cosa succede se non viene esperita la negoziazione assistita?

se invece la negoziazione non è stata esperita, assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell'invito a stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dalle parti nella convenzione stessa.