Si puo rateizzare un ingiunzione di pagamento

Prima di approfondire la possibilità esistente o meno di richiedere una rateizzaizione di un decreto ingiuntivo, proviamo a comprendere in quale occasione, ad esempio, tale forma di decreto potrebbe presentarsi. Consideriamo un soggetto fisico che non ha pagato un determinato assegno, oppure una rata del mutuo di casa, o un fornitore, una cambiale e, a seguito di uno di questi comportamenti, abbia ricevuto tramite l’ufficiale giudiziario del tribunale un’ingiunzione di pagamento. L’importo dell’ingiunzione è elevato e di gran lunga superiore a quelle che sono le possibilità di pagamento del soggetto interessato. Tuttavia, quest’ultimo, non vuole rischiare in alcun modo il pignoramento. Dopo essersi consultato con il proprio difensore legale,quest’ultimo propone un dilazionamento biennale di 24 rate. La controparte, tuttavia, non intende dar luogo a nessuna trattativa, il suo scopo unico è ottenere la somma in una soluzione unica. A questo punto, quali sono effettivamente i diritti del debitore in questione? Ha la possibilità di fare una richiesta di pagamento a rate del decreto ingiuntivo che gli è stato recapitato?

Proviamo a comprendere qui di seguito quali sono le possibilità.

Come si paga un decreto ingiuntivo?

Il pagamento di un decreto ingiuntivo, come impartito dal giudice, deve avvenire entro 40 giorni dalla notifica ricevuta. In questo lasso temporale, il debitore può fare opposizione, sospendendone l’obbligo di pagamento, tuttava il giudice potrebbe rendere il decreto esecutivo in maniera provvisoria già alla prima udienza.

Quando è consentita la rateizzazione dell’importo?

La rateizzazione è una possibilità del debitore, non un suo diritto. Pertanto, la richiesta di rateizzazione è lecita, la sua concessione non è obbligatoria. Il soggetto in debitpo può provvedere a contattare un avvocato e concordare un possibile piano di rientro con il creditore. Il tutto, ricordiamolo, è rimesso alla trattativa tra le parti. Laddove queste ultime sono disposte a venirsi incontro, sarà opportuno procedere alla stipula di un atto di transazione nel quale, a fornte della possibile rinuncia all’opposizione al decreto, il soggetto debitore è obbligato a versare le somme ingiunte secondo della scadenze ben definite. In alcuni casi, per tutelarsi, il creditore può prevedere che il mancato versamento di una sola rata, comporti in maniera immediata la decadenza del beneficio della rateizzazione, potendo così richiedere il residuo in una soluzione unica.

E se il creditore non accetta la rateizzazione del decreto ingiuntivo?

Accade spesso che il soggetto creditore non dia il consenso alla rateizzazione, tuttavia, soprattutto quando si tratta di privati, conviene ad entrambe le parti la rateizzazione giacchè consente la creditore di recuperare il denaro e al debitore di non indebitarsi ulteriormente dovendo emettere cifre importanti non possedute per intero. Vi è anche un aspetto di temporalità che la rateizzazione favorisce: in caso di inadempimento, il pignoramento azionato prevede tempi di esecuzione forzata anche molto lunghi. Il tutto accompagnato dall’incertezza relativa al concreto rientro del denaro, sempre al netto di tutte le spese legali sostenute fino ad ora. Tuttavia, non tuttii creditori puntano sull’immediatezza di ricezione del denaro, proseguendo per levie del pignoramento, spesso trincerandosi dietro rigide questioni di principio.

L'ordinanza è un titolo esecutivo, quindi il trasgressore ha l'obbligo di pagare la somma indicata e le spese di procedimento entro 30 giorni.
La stessa ordinanza inviata alla persona obbligata principale è spedita anche all’obbligato in solido (persona giuridica di cui il sanzionato è dipendente o legale rappresentante), se presente; in tali casi il pagamento va fatto una volta sola o dal trasgressore principale o dall'obbligato in solido e li libera entrambi.
La legge prevede, esclusivamente in caso di documentate condizioni economiche disagiate della persona destinataria dell’Ordinanza, la possibilità di richiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria comminata con l’ordinanza.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento dell'importo residuo (art. 26, L. 689/1981).
Gli importi delle rate mensili (la prima delle quali contiene l’integrale saldo delle spese del procedimento) includono il calcolo degli interessi legali al tasso vigente al momento dell’istanza, nonché delle spese di incasso (attualmente in ragione di € 6,20 per ciascuna rata successiva alla prima).

I termini di pagamento sono perentori, pertanto, nel caso in cui anche per una sola rata il termine per il pagamento non venga rispettato (quindi anche se il pagamento avviene in ritardo rispetto alla scadenza prevista), si perde il beneficio della rateizzazione ed è di conseguenza obbligatorio l'immediato pagamento del residuo importo in un’unica soluzione.
Nel caso in cui si perda il diritto al pagamento rateale (ossia a causa del ritardo nei pagamenti o della loro mancanza) sull'importo residuo alla data della prima scadenza non rispettata matureranno le maggiorazioni del 10% per ogni semestre fino al momento della trasmissione all'esattore, come previsto dall'art. 27, comma 6, della L. 689/1981.
Copia delle quietanze attestanti i versamenti dovrà essere inviata all'Ufficio Sanzioni della C.C.I.A.A. Reggio Emilia, anche tramite posta elettronica oppure fax

Come si fa

Per ottenere la rateizzazione occorre:

  1. Presentare apposita domanda entro 30 gg. dalla data di notifica dell’ordinanza istanza in carta libera (secondo il fac simile scaricabile da questa pagina) all'Ufficio Sanzioni, allegando copia delle ultime denunce  dei redditi ed eventuale documentazione ritenuta utile a dimostrare la difficoltà a pagare la sanzione in un’unica soluzione. Se l’istanza non viene presentata di persona dall’interessato o con firma digitale, deve essere allegata copia di un suo documento di riconoscimento in corso di validità.
  2. attendere la notifica del provvedimento di autorizzazione alla rateizzazione che contiene il piano delle rate e le spiegazioni sul modo e i tempi di versamento. Se l’istanza è respinta, l’interessato avrà 30 giorni dalla notifica del rifiuto per pagare la sanzione in unica soluzione.

Importante: in caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata il debitore dovrà pagare l'intera somma in unica soluzione e l'importo non potrà più essere rateizzato.

90 gg. dalla ricezione dell'istanza

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

Come rateizzare un ingiunzione di pagamento?

Il decreto ingiuntivo è rateizzabile solo nel momento in cui il debitore riesca a mettersi d'accordo con il creditore. Non esiste alcun regolamento di Legge che vieta la rateizzazione, ma in questo caso come è stato già preannunciato, bisognerà ottenere il consenso dalle parti.

Cosa succede se non si paga una ingiunzione di pagamento?

Il decreto ingiuntivo ha conseguenze per il debitore. Ciò significa che se non agisce tempestivamente per effettuare il pagamento o per opporsi all'ingiunzione, rischia il pignoramento dei beni, ovvero l'esecuzione forzata.

Come pagare un ingiunzione di pagamento?

Come pagare un'ordinanza-ingiunzione.
in contanti o con bancomat presso l'Ufficio Sportello Sovraindebitamento e violazioni amministrative;.
tramite versamento sul c/c postale n. ... .
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente intestato alla CCIAA di Lucca presso Poste Italiane spa, cod..

Quanto tempo ho per pagare un ingiunzione?

40 giorni dalla ricezione del Decreto ingiuntivo: è il limite di tempo massimo per il debitore di provvedere al pagamento di quanto dovuto ; 10 anni dall'emissione del Decreto: è la durata di validità del procedimento.