Discussione:
CED e Intermediario abilitato
(troppo vecchio per rispondere)
Salve a tutti,
la domanda nasce spontanea. Ma un CED che NON ha all'interno un
commercialista abilitato come fa a campa'?
Puo' inviare dich. redditi e/o F24 telematici oppure si attacca al tram?
Grazie,
Ale B.
Post by Dalila SAS
Salve a tutti,
la domanda nasce spontanea. Ma un CED che NON ha all'interno un
commercialista abilitato come fa a campa'?
come hanno sempre fatto
Post by Dalila SAS
Puo' inviare dich.
redditi e/o F24 telematico
si
ciao
ku68
Post by Dalila SAS
Puo' inviare dich. redditi e/o F24 telematico
si
ciao
Bene...ok...ma come?
"Dalisa"
Post by Dalisa
Post by Dalila SAS
Puo' inviare dich. redditi e/o F24 telematico
Bene...ok...ma come?
--- L'abilitazione viene data a chiunque (sia in qualche modo qualificato).
Non solo ai
professionisti.
Ciao
Umberto
Vedi
Decreto Ministeriale del 19 Aprile 2001
Art. 1
Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, si considerano altri
incaricati della trasmissione delle dichiarazioni stesse:
a.. gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali,
degli agrotecnici e dei periti agrari;
b.. coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale.
Post by Dalila SAS
Post by Dalila SAS
Puo' inviare dich. redditi e/o F24 telematici oppure si attacca al tram?
Grazie,
Società con comercialista intestatario della maggioranza del capsoc.
Altrimenti
no.
Ciao
St
Post by stunat
Post by Dalila SAS
Post
by Dalila SAS
Puo' inviare dich. redditi e/o F24 telematici oppure si attacca al tram?
Grazie,
Società con comercialista intestatario della maggioranza del capsoc.
Altrimenti no.
Mah, avrei qualche dubbio.
Ormai basta che uno abbia la P. IVA con 74.12.C e l'abilitazione arriva
senza tanti problemi. Solo i più pignoli controllano i requisiti.
Mah, avrei qualche dubbio.>
Ormai basta che uno abbia la
P. IVA con 74.12.C e l'abilitazione arriva
senza tanti problemi. Solo i più pignoli controllano i requisiti.
Ho solamente risposto alla domanda.
La regola è come dico.
Nei fatti .......poi....è come dici tu.
Dovremmo chiedere all'Ade il controllo dei requisiti fissati proprio
dalla legge che
dovrebbero (essi stessi Ade) fare rispettare.
Chi lo deve chiedere?
Io dico : i nostri rappresentanti, sapendo fin da ora che ConteO dirà
che
i nostri
nonsenefreganounbelniente e che fare e spedire Unico è roba
da peones.
Boh...io ci vivo onorevolmente da una vita .... e di che vivono i
nostri rappresentanti?
Ciao
st
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Lo studio associato composto da avvocati, in prevalenza, e commercialisti iscritti ai rispettivi albi professionali, che si avvale per il servizio di trasmissione telematica di una società di servizi contabili, il cui capitale sociale è interamente posseduto dai propri associati commercialisti, può richiedere l'abilitazione all'invio telematico delle dichiarazioni, a prescindere dalla sua reale composizione interna.
Tuttavia, la stessa associazione non può apporre il visto
di conformità né trasmettere dichiarazioni vistate, perché manca il requisito del controllo da parte dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr n. 322/1998, cioè “Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; …”. A sostegno di tale precisazione, l'Agenzia richiama la circolare n. 7/2015, in cui è stato ribadito che nel caso in cui il professionista eserciti l'attività di assistenza
fiscale nell'ambito di un'associazione professionale, in cui almeno la metà degli associati sia costituita da soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del Dpr n. 322/1998, lo stesso può essere abilitato, qualora i requisiti del possesso di partita Iva e dell'abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all'associazione professionale.
A loro volta, i commercialisti associati possono non richiedere una propria partita Iva e utilizzare quella
dell'associazione per l'esercizio della professione, ma nelle attività connesse al visto di conformità (tenuta della contabilità e trasmissione telematica della dichiarazione vistata) non possono ricorrere ai servizi della stessa associazione, visto che non hanno il controllo della stessa.
Diversamente, potranno, come fanno attualmente, utilizzare la società di servizi, le cui quote sono possedute dai commercialisti stessi. Nel caso in esame, quindi possono avvalersi della società di
servizi, abilitata alla trasmissione telematica, il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dai commercialisti associati.
È il nocciolo della risposta – la n. 245 del 13 aprile 2021 – fornita dall’Agenzia delle entrate alla descritta associazione, che ha chiesto appunto se può essere ricompresa tra i soggetti incaricati
all'invio telematico delle dichiarazioni e, se sì, se i commercialisti a essa associati, abilitati individualmente al rilascio del visto di conformità, possono utilizzare sia la partita Iva che l'abilitazione alla trasmissione telematica dell'associazione di cui fanno parte.
In subordine, qualora fosse esclusa dall’ambito degli abilitati, l’associazione ha anche domandato se gli stessi commercialisti sono legittimati a utilizzare l'abilitazione alla trasmissione telematica della società di
servizi, di cui detengono la maggioranza del capitale sociale, e la partita Iva dell’associazione, senza, dunque, la necessità di acquisirne una propria. In tal caso, inoltre, l’istante ritiene che “i professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità possano utilizzare, ai fini della garanzia di cui all'art. 22 del decreto 164/1999, la polizza assicurativa stipulata dallo Studio per i rischi professionali che preveda un'autonoma copertura a garanzia di questa specifica attività di
assistenza fiscale prestata dai singoli professionisti”.
Riguardo alla possibilità per gli associati di utilizzare la garanzia dell’associazione istante o della società di servizi, l’Agenzia risponde richiamando quanto espresso nella circolare n. 28/2014, secondo cui “Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia …, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la
stessa preveda un'autonoma copertura a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni sopra richiamate.
Anche in questo caso, il massimale della polizza assicurativa dovrà essere non inferiore ad euro 1.032.913,80 e, comunque, adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate dai professionisti associati che hanno inviato la comunicazione alla
Direzione regionale.
Il professionista che si avvale di una società di servizi può utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che nella polizza assicurativa vengano indicate le generalità dei singoli professionisti che intendano avvalersene, ferme restando le valutazioni circa l'inerenza del costo ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa della società”.