Altri contenuti simili a agenzia delle entrate

06/10/22

Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo 6988 con risoluzione n. 55/E del 04/10/2022.
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file zippato.

04/10/22

Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo 6982 con risoluzione n. 53/E del 30/09/2022 e dei codici tributo 6983, 6984, 6985, 6986 e 6987 con risoluzione n. 54/E del 30/09/2022.
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file zippato.

29/09/22 Modalità e termini per l’esercizio della facoltà di revoca di cui all’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei regimi della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento previsti dall’articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (provvedimento)

28/09/22 Indagine di mercato immobiliare per un immobile da adibire a parte delle Direzioni Centrali di Agenzia delle entrate e a sede delle Direzioni Centrali e della Direzione regionale del Lazio di Agenzia delle entrate – Riscossione: avviso (sostituzione dell’allegato 1 “Requisiti del compendio immobiliare” e differimento al 10 novembre 2022 del termine di presentazione delle offerte)

26/09/22

Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione dei codici tributo LP30, LP31, LP32, LP33,LP34, LP35 e LP36 con risoluzione n. 50/E  del 23/09/2022, del codice tributo 7741 con risoluzione n. 51/E  del 23/09/2022 e del codice tributo 6981 con risoluzione n. 52/E  del 23/09/2022.
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file zippato.

16/09/22 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione dei codici tributo 6968, 6969, 6970, 6971 e 6972.
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file zippato.

15/09/22 Modello F24: aggiornamento Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e aggiornamento degli archivi del software di controllo
Istituzione del codice tributo F24 6967 con Risoluzione n.48/E del 14/09/2022.
N.B. Si ricorda di aggiornare i file del software di controllo del modello F24 (versione 6.67 del 15/12/2020), scaricabili dal file zippato.

Faq del 12 settembre 2022

In caso di comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, relativamente al decimo stato di avanzamento dei lavori, quale valore deve essere indicato nel campo “Stato di avanzamento dei lavori” del quadro ‘A’ del modello di comunicazione?

L’articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che l'opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura possa essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due.

Al riguardo, si fa presente che nel modello di comunicazione dell’opzione, in particolare nel campo in cui riportare il numero di SAL, all’attualità è possibile per motivi tecnici indicare solo valori da ‘1’ a ‘9’. Pertanto, nel caso in cui fosse necessario indicare valori maggiori di ‘9’, fino all’adeguamento delle specifiche tecniche di trasmissione della comunicazione, nel suddetto campo occorrerà indicare sempre il valore ‘9’.

Faq del 19 maggio 2022

A seguito dell’introduzione del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come potranno avvenire le cessioni dei crediti successive al primo esercizio dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura)?

Il comma 1-quater dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, introdotto in sede di conversione del decreto Sostegni-ter (decreto-legge n. 4 del 2022), ha stabilito che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) relative al Superbonus e agli altri bonus edilizi non possono formare oggetto di cessioni parziali successive; a tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

In proposito, si rende noto che, in fase di caricamento sulla Piattaforma, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura saranno suddivisi, come di consueto, in rate annuali di pari importo, in base alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa.

A ciascuna rata annuale sarà attribuito un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni delle singole rate.

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate (sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). Invece, le singole rate non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

Le suddette disposizioni si applicano ai crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022, che saranno caricati, come di consueto, entro il giorno 10 del mese successivo (10 giugno 2022).

Faq del 17 marzo 2022

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 (cd. decreto Frodi), quante e quali cessioni possono essere effettuate da parte di coloro che antecedentemente all’entrata in vigore del citato decreto (26 febbraio 2022) hanno già comunicato all’Agenzia l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito?

L’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi ha modificato gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, reintroducendo il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID (che era stato previsto dall’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 – cd. decreto Sostegni-ter – poi abrogato dal medesimo decreto Frodi), prevedendo, inoltre, la possibilità – a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) – di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”).

Continuano invece a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto Frodi, il comma 2 del citato articolo 28, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e il successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti eventualmente stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Al fine di tutelare l’affidamento dei contribuenti e di evitare disparità di trattamento tra gli stessi, alla luce del combinato disposto delle norme sopra menzionate, si ritiene possibile esercitare le opzioni secondo le modalità di seguito rappresentate:

Archivio

Cosa è il modello Ade?

Obiettivo della procedura ADE (Aiuto alle Decisioni Elementari) è quello di realizzare uno strumento applicativo da mettere a disposizione degli imprenditori agricoli e dei tecnici/consulenti regionali per la verifica dei risultati economici.

Come conoscere situazione fiscale?

Per conoscere la propria posizione fiscale, è possibile recarsi presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. È consigliabile, in proposito, telefonare al numero 848800444 per prendere un appuntamento ed evitare, in tal modo, inutili attese presso gli sportelli.

Come si accede all'anagrafe tributaria?

le persone fisiche possono accedere direttamente al canale Entratel/Fisconline tramite le credenziali di autenticazione alla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN.

A cosa serve il cassetto fiscale?

Il cassetto fiscale è il servizio che consente la consultazione delle proprie informazioni fiscali, come: dati anagrafici. dati delle dichiarazioni fiscali. dati dei rimborsi.

Toplist

L'ultimo post

Tag