Prefettura it dov è la mia patente

News » Sospensione della patente: quando si applica e cosa fare per riaverla

Data di pubblicazione: 26-10-2021

Per poter mettersi alla guida di un mezzo motorizzato serve la patente, ma occorre rispettare le norme del Codice della strada perché questa non venga sospesa o, in casi più gravi, ritirata.

In particolare, qui parliamo della sospensione della patente, cioè una sanzione accessoria temporanea che affianca quella amministrativa (la multa) e scatta in situazioni di infrazione del Codice di una certa rilevanza oppure quando l’automobilista perde momentaneamente i requisiti psicofisici necessari a portare un mezzo (in questo caso la sospensione dura finché l’interessato non produce una certificazione medica che attesti il recupero dei requisiti stessi).

Con la sospensione la licenza di guida viene “congelata” per un certo periodo di tempo durante il quale è vietato mettersi al volante.

Il Prefetto, ricevuta fisicamente la patente sospesa, ha tempo 15 giorni per inviare la notifica al guidatore titolare attraverso raccomandata.

QUANDO VIENE SOSPESA LA PATENTE

Il Codice della strada prevede casi specifici per la sospensione della patente, ciascuno con un diverso limite temporale a seconda della gravità dell’infrazione commessa. Ecco i principali.
 

  • Velocità eccessiva
    Se si superano i limiti di velocità tra i 40 e i 60 km/h la sospensione va da 1 a 3 mesi, per i neopatentati è aumentata da 3 a 6 mesi. Superando di oltre 60 km/h i limiti previsti l’interruzione alla guida sale da 6 mesi a 1 anno e in casi di recidiva è disposta la revoca della patente
  • Circolazione contromano e manovre pericolose
    Tra le manovre pericolose ci sono il passaggio con semaforo rosso, la mancata precedenza o il mancato rispetto di una segnalazione di un agente del traffico, in questi casi la sospensione va da 1 a 3 mesi. Nel caso di sorpasso vietato o pericoloso si va da 1 a 6 mesi
  • Guida in stato d’ebbrezza
    La sospensione varia in base al tasso alcolemico del conducente:
    da 3 a 6 mesi di sospensione nel caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 a g/l
    da 6 mesi a 1 anno se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l
    da 1 a 2 anni nel caso fosse superiore a 1,5 g/l
    Bisogna ricordare che se si provoca un incidente la sospensione sarà pari a 2 anni
  • Guida sotto effetto di stupefacenti
    Lo stato di alterazione da droghe alla guida prevede una sospensione da 1 a 2 anni, anche nel caso in cui il conducente rifiuti gli eventuali accertamenti
  • Circolazione sulla corsia d’emergenza in autostrada
    Questo comportamento, al di fuori dei casi esplicitamente previsti dal Codice della strada, prevede una sospensione tra 2 a 6 mesi della patente
  • Incidente
    Se è provocato due volte in un biennio per mancata sostanza di sicurezza con danni ai veicoli la sospensione va da 1 a 3 mesi, aumenta fino a 2 anni in presenza di lesioni personali colpose e arriva a 4 in caso di omicidio colposo. Inoltre, se chi provoca l’incidente non si ferma a prestare soccorso lo stop alla guida può arrivare fino a 5 anni
  • Recidiva
    Se vengono commesse due violazioni uguali nel biennio. Per esempio, nel caso di superamento dei limiti previsti tra 40 e 60 km/h la sospensione va dagli 8 ai 18 mesi, oltre i 60 km/h c’è direttamente la revoca. Nel caso di utilizzo del cellulare alla guida lo stop è da 1 a 3 mesi. Invece per il mancato uso delle cinture di sicurezza è da 15 giorni a 2 mesi
  • Gare clandestine
    La partecipazione a questi “eventi” è punita con la sospensione da 1 a 3 anni della patente
  • Guida senza patente o documenti validi
    Se si guida senza patente valida (e non è possibile disporre il fermo del mezzo) o con carta di circolazione sospesa il fermo della patente va da 3 mesi a 1 anno, nel caso non si possegga l’abilitazione per la guida di un determinato mezzo lo stop è da 1 a 6 mesi.
  • Rifiuto di custodia
    Il rifiuto a custodire un veicolo sequestrato o utilizzarlo abusivamente prevede la sospensione da 1 a 3 mesi
  • Neopatentati
    Per questa categoria la sanzioni previste sono maggiormente severe. Per superamento dei limiti di velocità specifici da 3 a 6 mesi, con recidiva è aumentata da 8 a 18 mesi. Non è previsto limite di tasso alcolemico, vige la tolleranza zero. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di potenza e velocità massima dei veicoli destinati a questa categoria è prevista una sospensione da 2 a 8 mesi

Il Codice della strada prevede una possibilità di richiedere al Prefetto un permesso di guida limitato per ragioni di lavoro nel caso di patente sospesa. Si tratta di una soluzione della durata di sole 3 ore al giorno esclusivamente legate a motivi lavorativi e prevede l’aumento della durata totale della sospensione pari al doppio delle ore complessive autorizzate durante il suo periodo.

COME FARE RICORSO PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Si può ricorrere contro la sospensione della licenza di guida impugnando il provvedimento nelle sedi opportune: presso la Prefettura entro 60 giorni dalla ricezione della notifica oppure rivolgendosi al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica stessa.

COME FARE PER RIAVERE LA PATENTE DOPO LA SOSPENSIONE

Ovviamente bisogna aspettare il decorso del periodo stabilito nell’ordinanza della Prefettura, poi sarà restituita dall’organo incaricato della notifica del provvedimento sanzionatorio (polizia locale o carabinieri).

Per seguire i tempi e i luoghi del ritiro della patente post-sospensione si può fare riferimento al servizio online ufficiale “Dov’è la mia patente”, dove sono presenti le informazioni specifiche relative alla procedura di rientro in possesso della licenza di guida stessa.

Inoltre, il documento può essere ritirato dal titolare o da una terza persona munita di delega scritta e fotocopia dei documenti d’identità del delegante.

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04-11-2022

Certificato medico per conseguire la patente

Per conseguire la patente di guida, è necessario presentare alla Motorizzazione, un certificato medico, rilasciato da un medico certificatore abilitato.   CHI SONO I MEDICI CERTIFICATORI I medici certificatori sono: -medici militari -medici della Polizia di Stato -medici dei  Carabinieri -medici della Guardia di Finanza -medici dei Vigili del Fuoco -medici delle Ferrovie dello Stato -medici delle ASL   I medici sono inseriti in un'elenco di medici accertatori riconosciuti dalla Motorizzazione civile e consultabile sul portale dell'automobilista.   Prima di andare dal medico certificatore, è necessario farsi rilasciare dal medico curante, un certificato anamnestico: è il documento con cui si certifica che il conducente non assuma alcol, sostanze stupefacenti e non abbia patologie ostative al rilascio di una patente di guida. Leggi l'articolo sul certificato anamnestico Il medico certificatore, verificata la presenza dei requisiti necessari a guidare un veicolo a motore, trasmette l'idoneità alla Motorizzazione, rilasciando una ricevuta di idoneità come quella che segue e che il candidato al conseguimento della patente, dovrà portare in Motorizzazione. Il certificato medico infatti è dematerializzato: pertanto la Motorizzazione avrà comunque in archivio, la comunicazione di idoneità che il medico avrà fatto telematicamente.   Per prenotare la visita da uno dei nostri medici certificatori, clicca qui   Documenti necessari per sottoporsi a visita medica Quando si va dal medico certificatore è necessario presentare:   certificato anamnestico rilasciato dal medico curante Carta di identità o altro documento di identità valido con foto  Foto tessera (che verrà scansionata e digitalizzata) Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da 16€ pagata dal portaledellautomobilista (leggi come fare)

26-10-2022

Rinnovo patente in CML: permesso provvisorio di guida

Il conducente che ha l'obbligo di rinnovare la patente di guida in Commissione medica locale (CML), se non riesce a prenotare la visita medica per una data precedente la scadenza del documento, può richiedere un permesso provvisorio di guida valido fino al termine delle procedure di rinnovo. Il documento può essere richiesto anche nei casi di visita in CML per il rilascio degli attestati previsti dall’art. 115, comma 2, del Codice della strada   •          per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico 4 sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni •          per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni.   La richiesta del permesso può essere fatta presso: •          Commissione medica locale •          Agenzia di pratiche auto •          Ufficio motorizzazione civile.   Il permesso •          può essere richiesto anche se la patente è scaduta, ma solo dopo aver prenotato la visita in CML •          non può essere rilasciato se, al momento della prenotazione della visita sulla patente ci sono impedimenti (ostativi), come ad esempio l' obbligo della prima visita in CML disposta dal Prefetto con specifica ordinanza per verifica dei requisiti psico-fisici per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (articoli 186 - comma 8 e 187 - comma 6 del Codice della strada); il permesso può essere rilasciato nel caso di visite in CML per rinnovo patente successive alla prima visita disposta dall'ordinanza del Prefetto nei casi di   o          revisione o          sospensione o          revoca o          altri ostativi ________________________________________ Richiesta permesso provvisorio di guida a Commissione medica locale (CML) o Agenzia di pratiche auto Documentazione •          prenotazione della visita medica in CML (solo nel caso di richiesta a un'agenzia di pratiche auto) •          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia Se sulla patente non sono presenti ostativi è rilasciato il permesso di guida provvisorio. Se sulla patente sono presenti ostativi all'interessato è consegnata una comunicazione nella quale si spiega che non è possibile rilasciare il permesso e si invita a contattare l’Ufficio motorizzazione civile per eventuali ulteriori informazioni. I provvedimenti ostativi pendenti possono essere visualizzati anche dalla CML (non dall'agenzia) accedendo al sistema con il codice di medico certificatore. Se sulla patente risulta un provvedimento di revisione il conducente deve verificare presso l’Ufficio motorizzazione civile la possibilità di ottenere il permesso di guida provvisorio e, se ciò è consentito, può richiedere il permesso solo all'Ufficio motorizzazione civile. Il permesso può essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo. Tuttavia la CML (non l'agenzia) può emettere un nuovo permesso con una nuova data di validità se: •          dopo la visita in CML gli accertamenti non sono conclusi, ma è necessaria un’ulteriore visita, o ipotesi simili oppure •          è necessario posticipare la data della prenotazione della visita in CML, per esigenze della CML o per giustificabili esigenze del titolare di patente, o ipotesi simili Per il rilascio del nuovo permesso non occorre un nuovo pagamento della tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO. ________________________________________ Richiesta permesso provvisorio di guida a un Ufficio motorizzazione civile Documentazione •          prenotazione della visita medica in CML •          provvedimento di revisione notificato all'interessato (nel caso di revisione pendente) •          ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N019-BOLLI € 16,00 - IMPOSTA DI BOLLO N.B. il pagamento deve essere presentato e sarà utilizzato solo se la patente da rinnovare non ha ostativi e, quindi, il permesso può essere rilasciato Guida ai pagamenti delle pratiche di motorizzazione tramite PagoPA Tariffe motorizzazione specifiche per Sicilia, Valle d'Aosta e province del Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia

Come rintracciare la mia patente?

A tal proposito, non bisognerà fare altro che andare su internet e cliccare sul link "Ricerca patente di guida", il quale riesce subito a dare un risultato sull'esito delle ricerche di questo tipo di documento. Per l'esito stesso, sarà assolutamente necessario inserire il numero della patente di guida.

Cosa fare se non arriva la notifica della sospensione patente?

In caso di notifica tardiva, ossia dopo 20 giorni dall'infrazione, la sospensione non è più valida e il prefetto deve riconsegnarti la patente (sentenza del Tribunale di Arezzo n. 247 del 2016; vedi anche art. 218 C.d.s.). In tal caso rivolgiti al Giudice di Pace del luogo del Prefetto che ti ha inviato la notifica.

Dove si ritira la patente dopo la sospensione?

Una volta terminato il periodo di sospensione, la patente può essere ritirata personalmente all'Ufficio patenti della Prefettura o delegando un'altra persona. In alternativa può esserne chiesto l'invio al Comando di polizia di residenza (vedi " Moduli e Allegati "). Artt. 218, 222, 223 del Codice della Strada e artt.

Come riprendere la patente in Prefettura?

Per riavere la patente sospesa con natura sanzionatoria occorre aspettare il decorso del periodo di tempo stabilito nell'ordinanza prefettizia. Di solito terminato tale periodo, la prefettura invia il permesso alla polizia locale del luogo di residenza del trasgressore.