Il passaggio diretto a nuova azienda di un lavoratore già occupato in base alle norme sul collocamento obbligatorio è compatibile con la normativa in materia di assunzioni prevista dalla legge n. 68/99. Show
Nella normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili, con questo termine, si indica il passaggio a nuova azienda di un lavoratore già occupato in base alle norme sul collocamento obbligatorio.
Per la validità della procedura devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
Importante Normativa di riferimento
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Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore Obbligo di assunzione per le categorie protette: cosa è la quota di riserva, come viene individuata la base di calcolo in base alla nuova normativa. Il Dlgs 185/2016, correttivo del Jobs Act, ha modificato le regole per l’assunzione delle categorie protette (di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 della legge 68/1999) introducendo ulteriori obblighi e sanzioni (rese ancora più stringenti dal 2022) in caso di inadempimento, per agevolare l’assunzione di lavoratori con capacità lavorativa pari o superiore al 60% da parte dei datori di lavoro pubblici e sia privati che impiegano almeno 15 addetti. Indice
Cosa sono le quote di riservaL’articolo 3 della L. 68/99 definisce quota di riserva il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette che l’azienda è tenuta ad assumere e prevede in particolare le seguenti quote minime di riserva, che dipendono dalle dimensioni dell’azienda (in base agli ULA):
In base all’art. 4 – comma 27 – lettera a) della legge 92/2012 (che ha modificato l’art. 4 – comma 1 della legge 68/99), per i datori di lavoro, l’obbligo di assunzione delle persone con disabilità si determina calcolando il personale complessivamente occupato, considerando nel novero tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (con contratti da 6 mesi in poi). Nel computo, le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. Tenendo dunque conto di queste numeriche, possono poi essere computati nella quota di riserva i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%. Criteri di computo quota di riservaLa quota di riserva, secondo i criteri stabiliti dall’art. 4 della L. 68/99, si calcola considerando i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’azienda. Il correttivo al Jobs Act ha modificato anche i criteri di computo della quota di riserva, prevedendo che vengano considerati nella quota di riserva anche i lavoratori già assunti con vincolo di subordinazione che abbiano una capacità lavorativa pari o superiore al 60% e non più, come nella formulazione precedente, con almeno il 60%. Nel computo rientrano tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, tenendo in considerazione anche gli assunti con contratto a tempo determinato oltre 6 mesi. Per gli stagionali bisogna tenere conto delle giornate di lavoro effettivamente prestate anche se non continuative; il limite semestrale per gli operai agricoli corrisponde a 180 giornate di lavoro annue. N.B. Anche i cittadini extracomunitari regolarmente presenti in Italia, riconosciuti disabili da uno degli enti italiani preposti al riconoscimento dell’invalidità, rientrano nel computo delle categorie protette secondo la Legge 68/99. Gli esclusi dalle quote di riservaAlcuni lavoratori con i requisiti di ridotta capacità lavorativa non rientrano nel computo delle quote di riserva nei seguenti casi, legati alla tipologia di contratto che li vincola all’azienda pubblica o provata:
Computo delle quote: casi particolariPer completezza riportiamo anche le casistiche previste dal comma 4 – Art. 4 della Legge 68/99 (Criteri di computo della quota di riserva): 4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell’inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all’articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 8. Se vuoi aggiornamenti su categorie protette, Contratti di lavoro inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Abbiamo ricevuto la tua richiesta di iscrizione. Se è la prima volta che ti registri ai nostri servizi, conferma la tua iscrizione facendo clic sul link ricevuto via posta elettronica. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Quanti punti di invalidità servono per entrare nelle categorie protette?Per iscriversi alle categorie protette è necessario, oltre al riconoscimento della percentuale minima del 46% di invalidità, aver compiuto quindici anni, non aver ancora raggiunto l'età pensionabile ed essere disoccupati.
Come richiedere di rientrare nelle categorie protette?Per richiedere l'iscrizione alle categorie protette occorre recarsi presso il Centro per l'impiego della propria provincia di residenza. Prima però, è necessario essere in possesso della documentazione medica che attesti la percentuale di invalidità richiesta dalla legge.
Quanto guadagna una categorie protette?Quanto guadagna un Categorie protette in Italia? Lo stipendio medio per categorie protette in Italia è € 25 500 all'anno o € 13.08 all'ora. Le posizioni “entry level” percepiscono uno stipendio di € 22 000 all'anno, mentre i lavoratori con più esperienza guadagnano fino a € 33 625 all'anno.
Quanto risparmia un'azienda assumendo una categoria protetta?È invece previsto uno sgravio di 60 mesi pari al 70% della retribuzione mensile imponibile per le assunzioni di almeno 1 anno a tempo indeterminato/determinato delle Categorie Protette e con disabilità intellettiva e psichica sopra al 45%.
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