Informativa Cookie Show
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Consulta la cookie policy (clicca qui). ACCETTA TUTTI RIFIUTO PERSONALIZZA Privacy & Cookies Policy
Da quest’anno il congedo di paternità obbligatorio, cioè le 10 giornate per i papà naturali o adottivi/affidatari lavoratori dipendenti, diventa strutturale. Non cambia molto, quindi, in termini quantitativi; la buona notizia è che la misura non dovrà più essere rinnovata annualmente, ma diventa stabile. Il congedo di paternità è stato istituito esattamente 10 anni fa con la legge Fornero (L. 92/2012); originariamente era prevista una sola giornata di astensione obbligatoria e ulteriori due giornate facoltative da godere in alternativa alla madre. Permane, allo stato attuale un solo giorno facoltativo, alternativo al congedo materno, e diventa anch’esso strutturale. Come riporta il sito dell’Inps, questo diritto è autonomo, quindi aggiuntivo a quello della madre e prevede una retribuzione del 100%. Ricordiamo che il congedo di paternità può essere goduto anche in via non continuativa entro il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia della bambina o del bambino. I dati forniti dall’Inps sulla fruizione del congedo degli ultimi anni rilevano una crescita del numero dei papà che se ne avvalgono. Ancora troppo pochi però, soprattutto se pensiamo che, relativamente al dato del 2021, ne ha usufruito solo un po’ più della metà degli aventi diritto. Occorre fare cultura e sensibilizzare sull’argomento, anche in vista della piena condivisione della responsabilità genitoriale a cui tutti auspichiamo. Siamo ancora lontani dal modello nordeuropeo, o dalla Spagna che dallo scorso anno ha concesso ai papà ben 16 settimane a stipendio pieno, ma bisogna insistere: la strada è quella giusta. Nella tabella seguente i dati forniti dall’Inps sul numero dei padri beneficiari per tipologia di congedo e anno dal 2016 al 2021: AllegatiIntrodotto in via sperimentale dalla Legge numero 92/2012, il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore dipendente è stato di volta in volta prorogato da successivi provvedimenti sino ad arrivare alla Manovra 2022 che lo ha reso strutturale e stabilizzato a decorrere dall’anno 2021. Previsti rispettivamente in misura pari a dieci giorni (astensione obbligatoria) ed un giorno (astensione facoltativa), i congedi spettano entro cinque mesi dalla nascita del figlio e godono della copertura economica dell’INPS pari al 100% della retribuzione. Oltre alle novità introdotte dalla recente Legge di bilancio si segnalano le modifiche previste dal cosiddetto “Family Act” recentemente approvato in via definitiva dal Senato dopo aver ottenuto l’ok della Camera. Il disegno di legge, tra le altre cose, delega il Governo ad intervenire in favore del padre lavoratore attraverso un congedo obbligatorio, nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quanto attualmente previsto. Analizziamo la disciplina in dettaglio. Family Act è legge: congedi parentali, incentivi, tutte le misureCongedo di paternità: le novità della Legge di BilancioA seguito delle modifiche disposte dall’articolo 1 comma 134 della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022), in vigore dallo scorso 1° gennaio, il congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore è stato reso strutturale e non più sperimentale, a partire dall’anno 2021. Come ricordato dall’INPS con la Circolare del 3 gennaio 2022 numero 1 la stabilizzazione non ha intaccato la durata dei congedi, confermati rispettivamente in:
Congedo di paternità: le novità del Family ActIl giorno 6 aprile 2022 il Senato ha dato il via libera al Disegno di legge numero 2459 contenente “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” detto anche “Family Act”. Il testo, già approvato alla Camera lo scorso 18 novembre, delega l’esecutivo ad introdurre (articolo 1 comma 1) misure per:
Le modifiche ai congedi per i genitoriNello specifico (articolo 3) il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi che modifichino l’attuale sistema dei congedi di maternità e paternità, nel rispetto dei seguenti principi:
Introdurre misure che favoriscano l’estensione della disciplina sui congedi di paternità anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti (articolo 3 comma 3 lettera g). Congedo facoltativo: in accordo con la madrePrevio accordo con la madre ed in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, è riconosciuto al padre un giorno di congedo facoltativo da fruire entro i cinque mesi dall’evento nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo. Congedo obbligatorio: come funzionaIl congedo obbligatorio è pari a dieci giorni (anche non continuativi) da fruire in misura intera (non frazionabile ad ore) entro i cinque mesi dall’evento nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo. Il congedo obbligatorio, riconosciuto anche a colui che fruisce del congedo di paternità, si “configura altresì come un diritto autonomo del padre e, pertanto, esso è aggiuntivo a quello della madre” e spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo obbligatorio (Circolare INPS numero 1/2022). Peraltro, nel caso in cui il lavoratore chieda di usufruire del congedo obbligatorio durante quello di paternità, la scadenza di quest’ultimo si sposta di un giorno. Congedo di paternità: a chi spettaI congedi (obbligatorio e facoltativo) spettano al padre lavoratore dipendente, anche adottivo, affidatario o collocatario, entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione nazionale o internazionale) ovvero dall’affidamento. Morte perinataleA seguito delle modifiche introdotte dalla Legge numero 178/2020 (Manovra 2021) i congedi spettano anche in caso di morte perinatale del figlio. Come precisato dall’INPS con la Circolare dell’11 marzo 2021 numero 42 il congedo (obbligatorio e facoltativo) può essere fruito, sempre entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche in caso di:
Dalla tutela, precisa la Circolare numero 42, restano esclusi “i padri i cui figli (nati, adottati o affidati) siano deceduti successivamente al decimo giorno di vita (il giorno della nascita è compreso nel computo)”. Congedo di paternità: trattamento economicoIl Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2012 ha disposto (articolo 2) che per i giorni di assenza del lavoratore, conseguenti alla fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo, è garantita un’indennità giornaliera a carico dell’INPS (corrisposta con le modalità previste per l’indennità di maternità) pari al 100% della retribuzione. Come precisato dall’Istituto nella sua circolare del 3 gennaio 2022, devono essere computate e indennizzate “le sole giornate lavorative”. Congedo di paternità: pagamentoEccezion fatta per i casi di pagamento diretto da parte dell’INPS al beneficiario, l’indennità per congedo obbligatorio e facoltativo è anticipata in busta paga dall’azienda per conto dell’Istituto (cosiddetto “pagamento a conguaglio”). Le somme saranno poi recuperate in sede di versamento dei contributi con modello F24 ed altresì evidenziate nel modello UniEmens da inviare in via telematica all’INPS. Congedo di paternità: come fare domandaIl già citato D.M. del 22 dicembre 2012 chiarisce (articolo 3 comma 1) che il padre comunica “in forma scritta al datore di lavoro” i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio o facoltativo, con un “anticipo non minore di quindici giorni”. Se il congedo è richiesto in occasione della nascita è necessario tener conto, ai fini del preavviso, della data presunta del parto. Nelle ipotesi di fruizione del congedo facoltativo, il beneficiario è tenuto ad allegare alla richiesta una “dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre” (articolo 3 comma 2). La stessa documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre. Nei soli casi di pagamento diretto da parte dell’INPS, la domanda di congedo si presenta online collegandosi al portale inps.it e seguendo il percorso “Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Congedo papà (nascita, adozione o affidamento bambino)” muniti delle credenziali SPID, CIE o CNS. In alternativa è possibile:
Leggi anche “Conciliazione vita-lavoro: novità in arrivo su smart working e maternità”Come si contano i giorni di congedo obbligatorio padre?Consiste in un periodo di astensione obbligatoria di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. Viene riconosciuto anche un giorno facoltativo in più di congedo di cui il papà può usufruire in alternativa alla mamma.
Come funzionano i 10 giorni di paternità?Il congedo obbligatorio è pari a dieci giorni (anche non continuativi) da fruire in misura intera (non frazionabile ad ore) entro i cinque mesi dall'evento nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo.
Quando partono i giorni di paternità?Possono fruire dei congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall'ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall'affidamento.
Come richiedere i 10 giorni di paternità 2022?In caso di erogazione diretta da parte dell'INPS è necessario inoltrare la richiesta all'Istituto: tramite il servizio online; tramite Contact Center al numero 803 164 oppure 06 164 164; affidandosi agli enti di patronato e intermediari dell'Istituto.
|