Presentazione sul tema: "Norme anticorruzione e per la trasparenza"— Transcript della presentazione: 1 Norme anticorruzione e per la trasparenza
2 Legge 6 novembre 2012 numero 190 (GU 13 novembre 2012 numero 265) 3 Trasparenza La legge anticorruzione (art. 1 co. 35) ha delegato il Governo a riordinare la disciplina su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
4 Il 15 febbraio il CDM ha approvato la versione corretta e definitiva 5 La legge anticorruzione
6 Corruzione Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (DFP circ.1/2013)
7 Corruzione Questa definizione, non è «tecnica», ed è ben
più ampia della fattispecie del Codice Penale (artt. 318, 319 e 319-ter) e comprende: tutti i delitti contro la PA previsti dal CP (concussione, corruzione, malversazione, ecc.) ogni malfunzionamento della PA causato dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite 8 Gli attori La CIVIT - Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA (art. 13 d.lgs. 150/2009) = Autorità nazionale anticorruzione Il Dipartimento della Funzione Pubblica – CDM Il Prefetto Il Responsabile della prevenzione della corruzione
9 CIVIT collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; approva il
Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto; 10 CIVIT d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia
di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
11 CIVIT f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa; g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 12 Esercita poteri ispettivi:
13 Dipartimento FP Anche secondo linee di indirizzo adottate dall’apposito Comitato interministeriale: a) coordina l'attuazione delle strategie di
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
14 DFP c) predispone il Piano nazionale anticorruzione; 15 Prefetto Ai fini della predisposizione del piano di
prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato da CIVIT. 16
Responsabile della prevenzione della corruzione
17 Nomina del responsabile
18 Il sindaco nomina il responsabile 19 Il sindaco nomina il responsabile 20 Decreto del sindaco o del presidente della provincia. 21 Identikit del responsabile 22 identikit La scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di:
provvedimenti giudiziali di condanna; che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.
23 identikit Evitare la designazione dei dirigenti dei settori più esposti al rischio di corruzione (es. contratti e
patrimonio). Evitare la designazione del capo dell’ufficio disciplinare. 24 Nomina del segretario? (art. 1 co. 7) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione
25 E’ necessario un atto di nomina o il segretario è designato ex lege? 26 E’ necessario un atto di nomina o il segretario è
designato ex lege? 27 Il segretario è incompatibile con il
ruolo? 28 Art. 100 TUEL - Revoca del segretario 29 Compiti del responsabile
30 Compiti del responsabile 31 Compiti del responsabile 32
Per le sole PA dello Stato
33 Chi approva il Piano anticorruzione?
34 La giunta approva il Piano 35 La giunta approva il Piano
36 Il Piano anticorruzione 37 Il Piano anticorruzione 38 Il Piano anticorruzione 39 La norma generale Il Piano è approvato ogni anno entro il 31 gennaio. 40 La norma speciale per gli
EL 41 Il comma 60 (art. 1 co. 60) Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata […] si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, […] degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni , e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; b) […]; c) […] 42 Responsabilità e sanzioni 43 Responsabilità e sanzioni
44 Responsabilità e sanzioni
45 Responsabilità e sanzioni
46 Responsabilità e sanzioni
47 Un Piano provvisorio/transitorio? 48 La trasparenza per combattere la corruzione 49 La trasparenza per combattere la corruzione 50 La trasparenza per combattere la
corruzione 51 Scelta del contraente (lett.b) 52 Scelta del contraente (lett.b)
53 Scelta del contraente (lett.b) 54 Procedimenti Le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel
sito web istituzionale 55 Procedimenti Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso, hanno l'obbligo di rendere
accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica (ex art. 65 d.lgs. 82/2005) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase
56 PEC Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web
istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze (ex art. 38 DPR 445/2000) e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano
57 (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 190/2012) 58 società
partecipate e loro controllate ex art. 2359 cc. 59 Fine della prima parte
60 Il decreto delegato sulla trasparenza 61
Il CDM ha approvato il decreto il 15.2.2013
62 La Trasparenza (art. 1) è l’accessibilità totale alle informazioni su organizzazione e attività delle PA allo scopo di favorire forme di controllo diffuso. Concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino. (già nell’art. 11 d.lgs 150/2009)
63 La pubblicazione (art. 2 co. 2) consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione. 64 Le caratteristiche delle informazioni
65 sono utilizzabili da chiunque 66 Durata della
pubblicazione 67
Durata della pubblicazione 68 Entro quanto tempo
si devono pubblicare i documenti? (art. 8 co. 1) 69 Il diritto alla conoscibilità 70 L’accesso civico (art. 5) è il diritto riconosciuto
chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati. La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza. 71 L’accesso
civico Entro 30 gg la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).
72 Limiti alla trasparenza
73 I dati personali, sensibili e giudiziari possono impedire la conoscibilità dei documenti? 74 Amministrazione trasparente
75 Amministrazione trasparente 76 Le principali informazioni di “Amministrazione trasparente” 77 Altre modifiche alla struttura del sito:
78 La normativa di riferimento di comuni e province
79 Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 80 contenuti principali del Programma:
81 Il Programma e gli altri strumenti di programmazione: 82 Il Programma e gli
altri strumenti di programmazione:
83 Gli attori il Responsabile per la trasparenza;
84 Il Responsabile per la trasparenza
85 Il Responsabile per la trasparenza 86 Il Responsabile per la trasparenza 87 L’ Organismo indipendente di valutazione
(OIV) 88 La CIVIT (art. 45) Autorità nazionale anticorruzione:
89 La CIVIT può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione; in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio disciplinare della PA; nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai
vertici politici, agli OIV e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti; controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti degli organi politici (art. 14). 90 Le sanzioni (artt. 46 e 47) l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma costituiscono: elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine; sono comunque valutati ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato. 91 Le controversie (art. 50) sono di competenza del giudice amministrativo.
92 Senza spese aggiuntive:
93 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a:
94 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a:
95 E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: 96 Fine della seconda parte
97 Altre norme di interesse per gli EL
98 Art. 2 co. 1 legge 241/1990 (co. 38 art. 1 legge 190/2012)
99 6-bis - Conflitto di interessi 100 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento
101 Incarichi discrezionali (legge 190/2012 co. 39 e 40)
102 Incompatibilità e codice di comportamento 103 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 co 2. Le pubbliche
amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. co. 3 […] co. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati […] sono individuati, secondo criteri differenziati in
rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 104 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 5 - In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché
l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di
conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente. 105 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 7 - I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] Co. 9 - Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. 106 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 14 – […] le PA sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi
relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché
l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. 107 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 14 – […] le PA sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro
il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio […] Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette
alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. 108 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 7 I dipendenti pubblici non
possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Co. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. 109 L’art. 53 del
d.lgs 165/2001 Co Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Prima della legge 190/2012: [Co. 11 – Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di
appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente]. 110 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici
giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. (prima la scadenza era annuale = 30 giugno)
111 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. (di fatto non è cambiato nulla) 112 L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 16-ter - I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. La norma non si applica ai contratti conclusi prima delle legge 190/2012 (co. 43) 113
L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 1-bis - Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.
114 Il Codice di Comportamento (art. 54)
115 Il Codice di Comportamento (art. 54)
116 Il Codice di Comportamento (art. 54) 117
35-bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli
uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari. 118 54-bis. Tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti 119 Fine della Parte III (e delle relazione) 120 Le vostre domande |