Mancata esecuzione di un provvedimento del giudice

Mancata esecuzione di un provvedimento del giudice

L’art. 388 cp. recita : “Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 

La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342 ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito”.

La citata norma ha “per oggetto giuridico l’interesse all’effettività della tutela giurisdizionale” ed è mirata ad evitare (tramite la sanzione da applicare) la violazione di specifici obblighi di differente natura : provvedimenti a difesa della proprietà, del possesso,  cautelari, del credito.

Questo disposto normativo tratta un argomento piuttosto spinoso, ma molto concreto ed attuale, tenuto conto che una moltitudine di soggetti è portata a contravvenire ai provvedimenti dei giudici. In particolare, in questi ultimi tempi si assiste ad un fenomeno singolare ovvero :  la maggior parte delle condotte illecite, sono volte ad eludere o a non eseguire, provvedimenti giudiziali afferenti al diritto di famiglia (ad esempio sentenze o ordinanze relative all’affidamento minori), tanto che al secondo comma è stato espressamente previsto il caso in cui si eluda l’ordine di protezione ex art. 342 ter, nonché “un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio”). Comma questo, modificato di recente dall'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, proprio in virtù del dilagare di tali negativi comportamenti.

L’ultimo comma dell’art. 388 cp, annuncia che il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che, nel caso in cui il provvedimento sia disposto in favore di un minore, sarà il genitore in quanto persona tenuta, in luogo del figlio, a pretendere l’esecuzione dell’obbligo contenuto all’interno del provvedimento a quest’ultimo indirizzato.  

Massima Giurisprudenziale 

“In tema di diritto di visita e incontro tra genitore e figlio minore, la ripetuta e ingiustificata assenza agli incontri da parte del genitore affidatario, il suo voler essere presente durante l'incontro, il determinare arbitrarie interruzioni dello stesso e la reiterazione e protrazione nel tempo di condotte oppositive rispetto alle indicazioni rivenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore costituiscono condotte elusive del provvedimento giudiziale che concerne l'affidamento di minori e quindi rilevanti ai fini di cui all'art. 388 c.p., fattispecie che richiede un qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui”. (Cass. Sezione VI n. 38608 - 04/04/2018, 14/08/2018).

Costituisce reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ostacolare l'incontro con l'altro genitore, Cassazione penale sentenza n. 38608/2018

- di Diamante Avv. Andrea 

1. La massima

2. Il fatto e il decisum

A seguito della reiterazione di condotte ostruzionistiche tenute dalla madre affidataria, anche rispetto alle indicazioni fornite dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore non affidatario con il figlio minore, i giudici di merito1 ritenevano configurato il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ex art. 388, co. 2, c.p. (con riferimento al caso di specie, elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori) per la persistente elusione del provvedimento con cui il giudice civile regolava i diritti di visita e di incontro tra il figlio minore e il di lui padre.

Nel giudicare inammissibile il ricorso per cassazione interposto dall'imputata per aspecificità dei motivi, la Suprema Corte ha sottolineato quelle condotte che, nell'ambito delll'esecuzione di un provvedimento relativo all'affidamento dei minori, possono essere sussunte all'interno del paradigma normativo di cui all'art. 388 c.p.

In particolare, la ripetuta e ingiustificata assenza agli incontri da parte del genitore affidatario, il suo voler essere presente durante l'incontro, il determinare arbitrarie interruzioni dello stesso e la reiterazione e protrazione nel tempo di condotte oppositive rispetto alle indicazioni rivenienti dai mediatori preposti ad assicurare il diritto di incontro del genitore con il figlio minore costituiscono condotte elusive del provvedimento giudiziale che concerne l'affidamento di minori e quindi rilevanti ai fini di cui all'art. 388 c.p., fattispecie che richiede un qualunque comportamento, anche omissivo, da cui derivi la frustrazione delle legittime pretese altrui2.

Nel caso di specie, la condotta oppositiva della madre del minore si traduceva in un'attività elusiva dell'esecuzione del provvedimento del giudice civile, condotta certamente in grado di frustrare la pretesa legittima del coniuge di incontrare il figlio minore.

Cosa dice l'articolo 388 del codice penale?

L'art. 388 c.p. punisce chiunque ponga in essere una serie di comportamenti al fine di sottrarsi all'adempimento degli obblighi stabiliti mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria, c.d. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Chi sottrae o distrugge una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento sequestro giudiziario o conservativo e punito?

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.