ecco i chiarimenti del fisco per determinare correttamente ricavi e compensi dei contribuenti forfettari, anche con riguardo alle cessioni di beni strumentali e plusvalenze Show L’Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare n. 10/E del 4 aprile scorso alcuni chiarimenti relativi al regime forfetario previsto per la prima volta dalla legge n. 190/2014. Gli operatori attendevano queste indicazioni in quanto il predetto regime forfetario è molto diverso rispetto al regime dei minimi. I due regimi riguardano i soggetti (imprenditori individuali e professionisti) di minori dimensioni, ma i criteri di determinazione del reddito sono molto diversi. Le similitudini maggiori riguardano la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda le imposte sui redditi le regole applicabili al regime dei minimi prevedono che il reddito debba essere determinato analiticamente. Si deve effettuare la differenza tra i compensi o i ricavi incassati e le somme effettivamente sostenute. In taluni casi sono previste specifiche regole. Ad esempio i beni utilizzati promiscuamente devono essere in ogni caso considerati nella misura del 50% indipendentemente dalle percentuali di deducibilità previste dal TUIR. Al contrario il regime di cui alla citata legge n. 190/2014 prevede che il reddito sia determinato sulla base di criteri forfetari. Ai ricavi o ai compensi effettivamente incassati si applicano specifici coefficienti di redditività a seconda dell’attività specificamente esercitata. Sono quindi irrilevanti le spese effettivamente sostenute. Ai fini Iva le regole sono pressoché le stesse. L’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi è in ogni caso indetraibile. Invece per le operazioni attive è vietato l’esercizio della rivalsa di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972. L’ultima circolare dovrebbe aver chiarito una volta per tutte secondo quali criteri debbano essere computati i ricavi o i compensi al fine di verificare se sussistono o meno le condizioni per accedere al regime. Il regime forfetario sarà applicabile a condizione che le somme incassate non eccedano gli specifici limiti previsti dalla legge (a seconda dell’attività economica esercitata). L’art. 1, c. 54 della citata legge n. 190 prevede che le persone fisiche possono accedere al regime forfetario se nell’anno precedente “a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4…”. Prima delle ultime indicazioni non era chiaro se al fine di verificare l’osservanza del predetto limite assumessero o meno rilevanza i proventi conseguiti/percepiti con la cessione di beni strumentali. In base ad un’interpretazione rigorosamente letterale la soluzione avrebbe dovuto essere negativa. I proventi così conseguiti non sono tecnicamente qualificabili come ricavi, né come compensi. Pertanto non dovrebbero essere rilevanti al fine della verifica in rassegna. L’interpretazione trova un’evidente conferma nella predetta circolare n. 10/E, ed in particolare al paragrafo 2.2 “Requisiti di accesso al regime”. Il documento di prassi prevede espressamente che “Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR”. La rubrica dell’art. 85 è “Ricavi” e il relativo oggetto riguarda esclusivamente le cessioni (o le operazioni di autoconsumo) relative ai c.d. beni merce in grado di generare ricavi. Pertanto se il legislatore avesse voluto considerare rilevanti anche i proventi conseguiti con la realizzazione delle plusvalenze avrebbe dovuto fare riferimento al successivo articolo 86 la cui rubrica è “Plusvalenze patrimoniali”. Invece le somme così percepite sono completamente irrilevanti e quindi rimangono escluse dai ricavi o compensi al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di accedere al nuovo regime forfetario. 11 aprile 2016 Nicola Forte Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l Ultimo aggiornamento: 26/07/2021 È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica. Requisiti di accesso Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:
Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti. Cause di esclusione Non possono accedere al regime forfetario:
Reddito e tassazione Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 alla legge n. 145/2018). Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap). Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:
Cosa scrivere in fattura per regime forfettario?La dicitura corretta per i professionisti in regime forfettario è: “Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.
Come fare fattura cartacea regime forfettario?I contribuenti in regime forfettario che emettono una fattura cartacea devono inserire nel documento fiscale la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”. I forfettari, inoltre, non applicano l'IVA (e non la detraggono dagli acquisti).
Come fare fattura a cliente in regime forfettario?Come emettere una fattura elettronica con regime forfettario. Inserisci la partita IVA, il codice fiscale o l'indice PA del tuo cliente.. Inserisci il prodotto venduto o la prestazione.. Inserisci l'imposta di bollo nella fattura elettronica ed invia la fattura elettronica all'Agenzia delle Entrate.. Quando si usa il codice N2 2?2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1° luglio 2022. Ad individuare le operazioni effettuate da forfettari sarà quindi il codice natura N2. 2 indicato in fattura elettronica, già ad oggi utilizzato nell'ambito di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non è addebitata l'IVA.
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