Fac simile fattura cessione beni strumentali regime forfettario

ecco i chiarimenti del fisco per determinare correttamente ricavi e compensi dei contribuenti forfettari, anche con riguardo alle cessioni di beni strumentali e plusvalenze

Fac simile fattura cessione beni strumentali regime forfettario
L’Agenzia delle entrate ha fornito con la Circolare n. 10/E del 4 aprile scorso alcuni chiarimenti relativi al regime forfetario previsto per la prima volta dalla legge n. 190/2014. Gli operatori attendevano queste indicazioni in quanto il predetto regime forfetario è molto diverso rispetto al regime dei minimi.

I due regimi riguardano i soggetti (imprenditori individuali e professionisti) di minori dimensioni, ma i criteri di determinazione del reddito sono molto diversi. Le similitudini maggiori riguardano la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi le regole applicabili al regime dei minimi prevedono che il reddito debba essere determinato analiticamente. Si deve effettuare la differenza tra i compensi o i ricavi incassati e le somme effettivamente sostenute. In taluni casi sono previste specifiche regole. Ad esempio i beni utilizzati promiscuamente devono essere in ogni caso considerati nella misura del 50% indipendentemente dalle percentuali di deducibilità previste dal TUIR. Al contrario il regime di cui alla citata legge n. 190/2014 prevede che il reddito sia determinato sulla base di criteri forfetari. Ai ricavi o ai compensi effettivamente incassati si applicano specifici coefficienti di redditività a seconda dell’attività specificamente esercitata. Sono quindi irrilevanti le spese effettivamente sostenute.

Ai fini Iva le regole sono pressoché le stesse. L’imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi è in ogni caso indetraibile. Invece per le operazioni attive è vietato l’esercizio della rivalsa di cui all’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972.

L’ultima circolare dovrebbe aver chiarito una volta per tutte secondo quali criteri debbano essere computati i ricavi o i compensi al fine di verificare se sussistono o meno le condizioni per accedere al regime. Il regime forfetario sarà applicabile a condizione che le somme incassate non eccedano gli specifici limiti previsti dalla legge (a seconda dell’attività economica esercitata).

L’art. 1, c. 54 della citata legge n. 190 prevede che le persone fisiche possono accedere al regime forfetario se nell’anno precedente “a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato n. 4…”. Prima delle ultime indicazioni non era chiaro se al fine di verificare l’osservanza del predetto limite assumessero o meno rilevanza i proventi conseguiti/percepiti con la cessione di beni strumentali.

In base ad un’interpretazione rigorosamente letterale la soluzione avrebbe dovuto essere negativa. I proventi così conseguiti non sono tecnicamente qualificabili come ricavi, né come compensi. Pertanto non dovrebbero essere rilevanti al fine della verifica in rassegna.

L’interpretazione trova un’evidente conferma nella predetta circolare n. 10/E, ed in particolare al paragrafo 2.2 “Requisiti di accesso al regime”. Il documento di prassi prevede espressamente che “Concorrono alla determinazione dell’ammontare conseguito il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, di cui all’articolo 85 del TUIR, da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 3, del TUIR”. La rubrica dell’art. 85 è “Ricavi” e il relativo oggetto riguarda esclusivamente le cessioni (o le operazioni di autoconsumo) relative ai c.d. beni merce in grado di generare ricavi. Pertanto se il legislatore avesse voluto considerare rilevanti anche i proventi conseguiti con la realizzazione delle plusvalenze avrebbe dovuto fare riferimento al successivo articolo 86 la cui rubrica è “Plusvalenze patrimoniali”. Invece le somme così percepite sono completamente irrilevanti e quindi rimangono escluse dai ricavi o compensi al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di accedere al nuovo regime forfetario.

11 aprile 2016

Nicola Forte

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Ultimo aggiornamento: 26/07/2021

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

La legge di bilancio 2020 ha apportato alcune modifiche alla disciplina, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Requisiti di accesso

Accedono al regime forfetario i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un’attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

 Cause di esclusione

Non possono accedere al regime forfetario:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Reddito e tassazione

Chi applica il regime forfetario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 alla legge n. 145/2018).

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il reddito assoggettato al regime forfetario rileva sempre quando, per la spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci, anche di natura non tributaria, le norme fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali.

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Fac simile fattura cessione beni strumentali regime forfettario

Cosa scrivere in fattura per regime forfettario?

La dicitura corretta per i professionisti in regime forfettario è: “Operazione senza applicazione dell'IVA, effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, l. n. 190 del 2014 così come modificato dalla l. n. 208 del 2015 e dalla l. n. 145 del 2018”.

Come fare fattura cartacea regime forfettario?

I contribuenti in regime forfettario che emettono una fattura cartacea devono inserire nel documento fiscale la dicitura “Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario”. I forfettari, inoltre, non applicano l'IVA (e non la detraggono dagli acquisti).

Come fare fattura a cliente in regime forfettario?

Come emettere una fattura elettronica con regime forfettario.
Inserisci la partita IVA, il codice fiscale o l'indice PA del tuo cliente..
Inserisci il prodotto venduto o la prestazione..
Inserisci l'imposta di bollo nella fattura elettronica ed invia la fattura elettronica all'Agenzia delle Entrate..

Quando si usa il codice N2 2?

2 nelle fatture elettroniche dei forfettari dal 1° luglio 2022. Ad individuare le operazioni effettuate da forfettari sarà quindi il codice natura N2. 2 indicato in fattura elettronica, già ad oggi utilizzato nell'ambito di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali non è addebitata l'IVA.