SEZIONE B NASCITE – PERFAVORE CONTROLLARE LE NOTE GENERALI Show Trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero di figlio/a di cittadino/a italiano/a o di entrambi i genitori di cittadinanza italiana I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di ultima residenza (o di iscrizione all’AIRE) di uno dei due genitori, in Italia. Se entrambi italiani, il comune sara’ quello materno. Documenti da presentare per la trascrizione in Italia: · 1. Richiesta trascrizione dell'atto di nascita redatta su apposio formulario: · 2. Atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale emessa dall’ente certificatore, non da notaio), emesso dal competente Ufficio di Stato Civile del Paese in cui si e’ verificato l’evento, che riporti nomi e date di nascita dei genitori (importante controllare l’esattezza di tutti i dati riportati sul certificato). Esso corrisponde al “Certification of Live Birth”, che costituisce il formato piu’ completo nella maggior parte degli Stati di questa giurisdizione consolare, ed in generale negli Stati Uniti. · 3. Traduzione in italiano dell’atto di nascita effettuata dal/i diretto/i interessato/i oppure da un traduttore qualificato. Essa deve rispettare l’ordine dei campi e dei dati riportati sull’originale, deve essere integrale, dattiloscritta e non deve riportare conversioni di pesi e/o misure LINK ATA · 4. Apostille dell’atto di nascita (per tutti quei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961, tra i quali Stati Uniti e Italia, la Apostille costituisce la legalizzazione dell’atto). · 5. Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (carta d’identità, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana) · 6 Fotocopia del documento di identita’ di entrambi i genitori. N.B. NASCITA FUORI DAL MATRIMONIO Per poter richiedere la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del proprio figlio occorre che il proprio matrimonio, se avvenuto antecedentemente alla nascita del figlio e celebrato all’estero, sia trascritto. Se il bambino riporta il cognome paterno, e non c'è matrimonio precedente la nascita, richiedere il certificato di nascita completo di "paternity acknowledgment" al Vital Statistic, o documento equivalente atto a dimostrare che il padre ha riconosciuto il figlio come suo e che tale riconoscimento sia parte integrante dell’atto di nascita. Se si vuole una descrizione ufficiale delle parti e serie degli atti dello Stato Civile,
bisogna attingere ancora al vecchio ordinamento (il nuovo regolamento prevede l'adozione dei registri informatici - vedi la nota in fondo) e cioè il
Dei registri di nascita AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238". AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238". AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238". Riguardo le Unioni Civili 1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale
dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni
civili avvenute davanti a lui.
2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa
comunale;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di
imminente pericolo di vita di una delle parti;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per
delega;
d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la
particolarita' del caso, non si adattano i moduli stampati.
3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:
a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero
e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti
all'estero;
b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad
un altro ufficiale dello stato civile per delega;
c) gli atti di costituzione delle unioni civili, gia' iscritti nel
comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza
dell'unione civile;
e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la
nullita' dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un
atto dell'unione civile gia' iscritto nei registri e quelle che
rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano
la nullita' o lo scioglimento dell'unione civile;
f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la
trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.». AGGIORNAMENTO (12) Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nonche' le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorita' giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podesta' si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell'interno ed al sindaco". Ha inoltre disposto (con l'art. 110, comma 1) che "Salvo quanto disposto dall'articolo 109 del presente regolamento, e' abrogato il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238". Come leggere atto di nascita?I dati contenuti in un estratto di nascita sono quindi:. Nome e cognome.. Data di nascita.. Numero e data dell'atto di nascita rilasciato dal Comune.. Ora di nascita.. Nominativo dei genitori.. Informazioni relative allo stato civile del soggetto in questione (come matrimonio, divorzio ecc.).. Cosa c'è scritto nell'atto di nascita?Il Certificato di Nascita attesta la nascita di una persona e ne specifica le informazioni relative: nome, cognome, data e Comune di nascita. Non contiene l'ora di nascita ne' eventuali annotazioni per matrimonio, divorzio, morte.
Chi può richiedere la copia integrale dell'atto di nascita?La copia integrale dell'atto di nascita può essere rilasciata quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. L'Ufficio esaminerà la richiesta e, se accoglibile, rilascerà la copia integrale direttamente all'interessato oppure alla persona da lui delegata al ritiro.
Che significa estremi atto di nascita?certificato di nascita: contiene gli estremi dell'atto (numero, parte, serie, anno), il nome e il cognome e sesso del nato, giorno mese anno della nascita. estratto di nascita: contiene gli estremi dell'atto (numero, parte, serie, anno), il nome e il cognome e sesso del nato, giorno mese anno ed orario della nascita.
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