E competente per le controversie con il fisco

E competente per le controversie con il fisco
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E' stato pubblicato il 17 dicembre 2020 il provvedimento dell'Agenzia delle entrate che stabilisce le modalità e procedure operative per l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione europea sorte tra l’autorità competente italiana e le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea in merito all’interpretazione e all’applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l’Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE del 23 luglio 1990.

L'ACCESSO ALLA PROCEDURA AMICHEVOLE
Per accedere alla procedura amichevole i soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa a una questione controversa al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. Se l'istanza non è redatta in lingua italiana deve essere corredata da una traduzione ufficiale in lingua italiana.

L’istanza può essere alternativamente inviata per posta elettronica certificata all'indirizzo , ovvero inoltrata all’Ufficio a mezzo raccomandata ovvero raccomandata internazionale se presentata da soggetto non residente privo di domiciliatario nazionale o ancora consegnata direttamente all’Ufficio che ne rilascia ricevuta all’atto di presentazione.

L’Ufficio, entro due mesi dal ricevimento dell’istanza, deve comunicare al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, anche a mezzo posta elettronica ordinaria, l’avvenuta ricezione dell’istanza.

La procedura amichevole si conclude entro due anni dalla data in cui è stata effettuata l’ultima notifica della decisione di accoglimento dell’istanza da parte di uno degli Stati membri. Qualora tale termine sia stato prorogato ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del Decreto, l’Ufficio ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale, tramite posta elettronica certificata o raccomandata nazionale o internazionale.

In caso di raggiungimento dell’accordo tra l’autorità competente italiana e l’autorità competente dello Stato membro interessato, l’Agenzia delle entrate comunica al soggetto interessato ovvero al domiciliatario nazionale a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata, nazionale o internazionale, la decisione adottata (solo gli elementi essenziali) entro trenta giorni dalla data di conclusione dell’accordo. In caso di mancato accordo l'Agenzia comunica i "motivi generali" del mancato raggiungimento dell'accordo.

Il contribuente a quel punto dovrà comunicare entro 60 giorni la volontà di accettare la decisione raggiunta dalle autorità competenti. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità il soggetto interessato comunica la rinuncia, anche parziale, al contenzioso, ove instaurato, e ad altri mezzi di impugnazione.


Scarica il PDF: Provvedimento attuativo del Dlgs 49/2020


Difendersi dal Fisco dalle pretese fiscali: definizione

Quando il contribuente ritiene di essere destinatario di un atto illegittimo o contenete una pretesa infondata, oppure ritenga immotivato il silenzioso rifiuto con cui viene rigettata la propria richiesta di rimborso, può ricorrere contro di esso rivolgendosi al Giudice tributario. 

Il giudizio tributario si articola su due gradi: la Commissione tributaria provinciale in primo grado, la Commissione tributaria regionale in appello. Da ultimo è previsto il ricorso in Cassazione ma solo per motivi di diritto (non di merito). 

La giurisdizione della Commissione tributaria si estende a tutte le controversie riguardanti i tributi in genere, i canoni, le addizionali, le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari, nonché gli interessi e ogni altro accessorio riferito a somme di cui sopra. Le Commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie nei confronti di uffici delle entrate o del territorio che hanno sede nella loro circoscrizione. Le Commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le sentenze delle Commissioni tributarie provinciali della propria circoscrizione. 

Gli atti, secondo quanto disposto dallo statuto del contribuente, devono contenere l’indicazione dell’ufficio che li ha emessi e delle modalità con cui può essere presentato ricorso, in modo che il contribuente possa conoscere quale ufficio e presso quale commissione tributaria presentare ricorso. 

La presentazione del ricorso non sospende però gli effetti dell’atto impugnato. Per chiedere la sospensione deve essere presentata apposita istanza o richiederne la sospensione direttamente nel ricorso. 

Il contribuente può avvalersi anche di altri strumenti di tutela che non possono definirsi alternativi, ma il cui utilizzo congiunto può consentire una più semplice soluzione. Il primo è l’istituto dell’autotutela, ovvero la richiesta all'ufficio di esaminare il proprio operato riformando o annullando l’atto viziato da errore. Trattasi però di un potere discrezionale dell’ufficio e pertanto non è sostitutivo dell’impugnazione tramite ricorso né sospende i termini di prescrizione per presentare ricorso. L’ufficio può procedere alla rettifica o annullamento dell’atto anche a contenzioso già avviato. 

Qualora il contribuente ritenga di essere stato vittima di disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli può presentare una segnalazione per iscritto al garante del contribuente, organo collegiale, indipendente, insediato presso le direzioni regionali delle entrate, deputato alla vigilanza sull'operato degli uffici, al richiamo degli stessi al rispetto dei principi contenuti nello statuto del contribuente nonché all'attivazione dell’autotutela. 

Vi sono inoltre delle forme alternative di risoluzione delle controversie che però prevedono, a fronte di una riduzione delle sanzioni irrogate, della concessione di un pagamento rateale o di un accordo sulle somme da pagare, la sostanziale adesione del contribuente alle richieste dell'ufficio. Tali strumenti quali l'acquiescenza, l'adesione all'invito al contraddittorio, l'adesione al processo verbale di constatazione, l'accertamento con adesione o la conciliazione giudiziale, non possono propriamente definirsi di "difesa" dalla pretesa fiscale ma, in considerazione dei costi che il contribuente deve sostenere per intraprendere il contenzioso, devono essere comunque vagliati. 

E' opportuno ricordare inoltre che vi sono alcuni atti concernenti l'esecuzione forzata tributaria, che intervengono generalmente in seguito alla notifica della cartella di pagamento per cui l'organo competente a cui ricorrere per opporsi ad essi non è il Giudice tributario bensì il Giudice ordinario, instaurando un contenzioso civile. 

Dott.ssa Grazia Ticozzelli 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano 

Studio Grazia Ticozzelli & Partners- Dottori Commercialisti

Il contribuente dà avvio al processo tributario notificando il ricorso contenente tutti i motivi di fatto e di diritto per cui si oppone alla pretesa, allo stesso Ufficio che ha emesso l'atto. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di prescrizione di 60 giorni dalla notifica dell'atto. Nel caso di ricorso avverso il silenzio rifiuto lo stesso non può essere presentato prima di 90 giorni dalla richiesta di rimborso. 

Nei 30 giorni successivi alla notifica del ricorso all'ufficio il contribuente deve costituirsi in giudizio depositando il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale. 

La Commissione tributaria fissa la data di trattazione della controversia, dandone comunicazione alle parti (contribuente e ufficio parte resistente). La controversia viene trattata in camera di consiglio a meno che una delle parti non abbia richiesto la trattazione in pubblica udienza. 

La Commissione tributaria emette quindi una sentenza avverso la quale può essere presentato ricorso in appello (sia dal contribuente che dall'ufficio). 

Qualora l'Ufficio non si attenga al dispositivo favorevole al contribuente, contenuto nella sentenza passata in giudicato, il contribuente può promuove giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di quanto imposto all'Amministrazione Finanziaria.

Nel caso di controversie riguardanti tributi, sanzioni o interessi di importo non superiore a 2.582,28 euro il contribuente non ha obbligo di assistenza tecnica, per cui può stare in giudizio da solo (presentazione del ricorso, nonché partecipazione al contraddittorio); qualora il valore della controversia sia superiore a 2.582,28 euro deve nominare un difensore abilitato (dottori commercialisti, avvocati e professionisti abilitati in specifiche materie) che presenterà il ricorso e rappresenterà il contribuente nelle varie fasi processuali.