Chi e il datore di lavoro per la sicurezza del lavoro

Il Datore di Lavoro è una figura chiave in azienda, anche per quanto riguarda il tema della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. La normativa è chiara e puntale in merito, definendo obblighi e sanzioni, così come le opportunità e i limiti di eventuali deleghe a una figura terza.

Il ruolo del Datore di Lavoro nel Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro

All’interno di una qualsiasi azienda vi è un’organizzazione gerarchica, che definisce le specifiche posizioni ricoperte da ogni singolo collaboratore con le relative responsabilità e linee di comunicazione, formalizzata attraverso l’elaborazione di un organigramma funzionale. Anche l’organizzazione della salute e sicurezza richiede necessariamente di strutturare una scala dei ruoli coinvolti. Dunque il D.Lgs. 81/2008 colloca i soggetti che compongono il cosiddetto Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) all’interno di un apposito organigramma, prevedendo precisi compiti e responsabilità di ognuno e definendo le relazioni che intercorrono tra gli stessi. Al vertice di questa piramide si pone il Datore di Lavoro, definito, all’articolo 2, quale

<< il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa >>.

Obblighi e sanzioni del Datore di Lavoro

Quale figura apicale dell’organigramma della sicurezza, al Datore di Lavoro fanno capo innumerevoli obblighi, esplicitati nell’articolo 18, da cui possono derivare altrettante sanzioni (articolo 55).

Gli oneri, riassumibili come segue, impongono al Datore di Lavoro di:

  • nominare il Medico Competente e richiedere l’osservanza dei relativi obblighi: inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria, assicurarsi che i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione senza aver prima ricevuto il giudizio di idoneità, comunicare tempestivamente al Medico Competente la cessazione del rapporto di lavoro;
  • nominare i lavoratori addetti all’antincendio e al primo soccorso, adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro e in generale quelle per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
  • fornire istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo, abbandonino la zona pericolosa ed astenersi dal richiedere loro di riprendere l’attività in una situazione in cui persiste un pericolo;
  • prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi ed aggiornare le relative misure preventive e protettive in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • tenere in considerazione capacità e condizioni di ogni singolo lavoratore in rapporto alla sua salute e alla sicurezza al momento dell’assegnazione dei compiti;
  • fornire ai lavoratori i necessari e adeguati dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente eventualmente presente;
  • assicurare ai lavoratori specifica informazione, formazione e addestramento nonché prendere le misure appropriate affinché soltanto coloro che li hanno ricevuti accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il cui nominativo deve essere comunicato per via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, consultandolo nelle circostanze per le quali il Testo Unico lo prevede;
  • consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, qualora richiesti e per l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi e dell’eventuale Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
  • comunicare per via telematica all’INAIL e all’IPSEM, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (per fini statistici) e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni (per fini assicurativi);
  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
  • nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica almeno una volta l’anno.

La delega di funzioni: condizioni e limiti

Si evince dunque il ruolo centrale rivestito dal Datore di Lavoro quale garante ultimo e principale responsabile della salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Soprattutto all’interno di realtà organizzative ingenti e complesse, però, è intuibile come attribuire i suddetti obblighi interamente ad un’unica figura possa risultare decisamente oneroso e rischiare di divenire scarsamente efficace. Tra l’altro, il più delle volte il Datore di Lavoro coincide con l’Amministratore delegato o comunque con una figura che si colloca al vertice della gerarchia aziendale e che assolve dunque a numerose ulteriori funzioni che esulano la salute e sicurezza sul lavoro, rendendo così potenzialmente più complesso riuscire a dedicare ad una materia tanto rilevante l’attenzione e la precisione che merita. Allo scopo di garantire la tutela di condizioni di lavoro salubri e sicure, il legislatore ha pertanto concesso al Datore di Lavoro stesso la possibilità di affidare parte dei propri obblighi ad un delegato ricorrendo alla delega di funzioni. Tuttavia, all’articolo 17 il D.Lgs. 81/2008 specifica che ci sono due obblighi che devono essere imprescindibilmente assolti dal Datore di Lavoro e sono dunque assolutamente non delegabili:

  • la valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi, dei quali il Datore di Lavoro si assume piena responsabilità;
  • la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, consulente tecnico in materia e referente del Datore di Lavoro al quale quest’ultimo deve necessariamente essere legato da un rapporto di fiducia e stima.

Regolamentata all’articolo 16, la delega di funzioni, per essere ritenuta valida, deve realizzarsi nel rispetto di precise condizioni:

  • il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle specifiche funzioni attribuitegli;
  • al delegato deve essere attribuita piena autonomia di spesa, organizzazione, gestione e controllo in merito alle funzioni delegate;
  • la delega deve essere formalizzata attraverso un atto scritto recante data certa, essere accettata per iscritto dal soggetto delegato ed essere oggetto di tempestiva informazione rivolta ai lavoratori.

Il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, trasferire le funzioni attribuitegli ad un terzo individuo purché vengano garantite le medesime condizioni. In ogni caso il legislatore specifica però che la delega di funzioni non esonera il Datore di Lavoro dalle proprie responsabilità e dalla rispondenza ai propri obblighi, benché l’adempimento venga trasferito ad altri. Qualora le funzioni delegate non vengano espletate correttamene da parte del delegato, sul Datore di Lavoro pendono infatti due capi d’imputazione:

  • la culpa in eligendo, ovvero la responsabilità connessa alla scelta di quel particolare individuo per il trasferimento delle funzioni in questione;
  • la culpa in vigilando, ossia la responsabilità derivante dalla mancata o inadeguata supervisione del corretto operato del delegato.

Le funzioni aggiuntive del Datore di Lavoro

L’articolo 34 comma 1 indica anche la possibilità da parte del Datore di Lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La funzione di RSPP può essere assolta dal Datore di Lavoro, previa informazione rivolta al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel caso di:

  • aziende artigiane e industriali occupanti fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche occupanti fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca impieganti fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende impieganti fino a 200 lavoratori.

Perché possa effettivamente svolgere la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Datore di Lavoro è tenuto comunque alla frequenza di corsi di formazione specificatamente connessi ai rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. A differenza di quello per divenire Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i corsi che abilitano il Datore di Lavoro allo svolgimento di questa funzione possono avere una durata che va da un minimo di 16 ore sino ad un massimo di 48 ore.

Inoltre, lo stesso articolo 34 comma 1 prevede che il Datore di Lavoro possa svolgere in prima persona anche i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione. A questo scopo, è tenuto a seguire interamente gli specifici corsi formativi.

Alcuni esempi dei nostri corsi di formazione:

Primo soccorso (Gruppo B e C)

Antincendio rischio basso

Chi è il datore di lavoro secondo l'art 2?

Il datore di lavoro viene definito come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto ...

Qual è la definizione di datore di lavoro?

Si intende generalmente con il termine datore di lavoro colui che utilizza la forza lavoro di personale dipendente, dietro pagamento di corrispettivo. Datore di lavoro è quindi colui che organizza il lavoro del dipendente ed è creditore della prestazione di lavoro.

Chi è nominato dal datore di lavoro?

Definizione di Datore di Lavoro secondo il D. Lgs 81/08 Può trattarsi dell'individuo che sta al vertice dell'amministrazione di un'azienda, può essere un funzionario nominato per ricoprire quella determinata carica, può essere sia una persona fisica che una società o un'azienda.

Chi risponde della sicurezza dei lavoratori?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compito di "rappresentare (e tutelare) i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" (art. 2, lett.

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