Qual è il numero di iscrizione alla camera di commercio, oppure come si fa a conoscere qual è il numero del registro delle imprese? Il numero del registro delle imprese è il numero d’iscrizione che viene dato dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel momento in cui il titolare di una nuova attività decide di iscriversi. Anche conosciuto come numero iscrizione CCIAA, si tratta di un numero fondamentale che è in grado di identificare un’impresa a cui, si può anche effettuare il documento di visura camerale semplicemente avendo a disposizione questo dato oltre al nome della stessa azienda e alla sua sede.
Il numero di iscrizione al Registro delle Imprese corrisponde al codice fiscale che non è la partita iva, a meno che non c’è un’uguaglianza di fondo e di conseguenza, da questo dato, si possono recuperare tutte le informazioni sull’ azienda. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, infatti, ha il compito di registrare tutta la storia dell’azienda e conoscendo questo numero, si potrà anche sapere tutto quello che è necessario su questa determinata attività. Nel momento in cui un’azienda inizia il suo cammino, arriva l’iscrizione anche al registro delle imprese che è nato dopo la riorganizzazione delle Camere di commercio italiane e quindi, si avrà in pratica un numero di iscrizione unico sul territorio che ha al suo interno, riportato sinteticamente tutto quello che è necessario sapere, in maniera univoca, rispetto a quella determinata azienda.
Identificare un’impresa tramite il numero di iscrizione alla camera di commercio o anche tramite il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, è necessario affinché si possa operare in maniera legale in quanto, si tratta di un obbligo previsto dalla legge.
Come reperire il numero di iscrizione alla camera di commercio
Se si vuole reperire il numero di iscrizione alla camera di commercioo anche quello del registro delle imprese, allora bisognerà effettuare una visura camerale della società, che può essere acquisita semplicemente avendo la denominazione dell’impresa e l’eventuale partita iva con tanto di nome del rappresentante. In più, c’è da dire che nella sua versione ordinaria, riporta tutti i dati attuali dell’azienda, mentre invece, la visura camerale di tipo storico, riesce a fare anche un excursus storico rispetto a quanto l’attività ha fatto e soprattutto, sui cambi statuari, societari ed eventualmente anche sulla presenza di alcune differenze, riguardo la ragione sociale della società in campo, con le differenze che si sono registrate nel corso degli anni. È evidente che la registrazione ed il numero d’iscrizione alla Camera di Commercio della locale competenza, farà sapere molto su quella determinata ditta e sarà ovviamente anche garanzia rispetto all’operato di questa società.
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Nel compilare la fattura elettronica possono sorgere dubbi sull’indicazione del numero di iscrizione al Registro Imprese o il numero REA, Repertorio Economico Amministrativo. Facciamo chiarezza
16 Dic 2019
regime forfettario
DOMANDA
Nelle specifiche tecniche sulla fattura elettronica allegate al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/04/2018, per quanto riguarda i dati del cedente/prestatore da riportare sulla fattura, viene indicato quale numero di iscrizione al Registro Imprese, il numero REA, Repertorio Economico Amministrativo. Ma il numero di iscrizione al Registro Imprese non è quello che corrisponde al Codice Fiscale? (a meno che non si tratti di impresa individuale)
Infatti ho notato che molte società scrivono quest’ultimo e non il REA, come indicato dall’Agenzia delle Entrate. Quale dei due è il dato obbligatorio in base all’articolo 2250 del Codice Civile? Ho notato anche che molte società omettono di indicare in toto i dati di iscrizione nel registro delle imprese, arriveranno delle sanzioni per questo?
Rita Fiorini
RISPOSTA
Il tracciato xml di fattura elettronica riproduce i campi che le imprese utilizzano generalmente nella compilazione della fattura, ivi comprese anche immagini del logo o dell’insegna. Le norme principali che disciplinano gli obblighi di contenuto anagrafico della fattura e, più in generale, degli atti e nella corrispondenza delle imprese, sono rispettivamente l’articolo 21 del DPR 633/1972, l’articolo 6 del DPR 605/1973 e l’articolo 2250 del Codice Civile.
L’articolo 21 de DPR 633/1972 (I.V.A.), comma 2, lettere c) e d), prevede l’obbligo di indicazione della “ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti” e del numero di partita IVA.
L’articolo 6 del DPR 605/1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) prevede che “Il numero di codice fiscale deve essere indicato nei seguenti atti: a) fatture e documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l’imposta sul valore aggiunto, relativamente all’emittente”
L’articolo 2250 del Codice Civile prevede l’obbligo di indicazione dello “…ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione”. Il numero di iscrizione al registro Imprese è il codice fiscale.
L’articolo 2250 impone anche la indicazione negli atti e nella corrispondenza:
- Nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la indicazione, secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio dell’importo del capitale sociale, nonché la esistenza di un socio unico;
- l’eventuale stato di liquidazione.
Indicando quindi in fattura il codice fiscale e la partiva IVA dell’emittente si consente la identificazione del soggetto passivo sia ai fini dell’anagrafe tributaria sia del registro delle imprese. Non ho mai visto irrogare sanzioni per la mancanza di indicazioni del capitale sociale o delle altre informazioni anche perché indicando la iscrizione al registro delle imprese (quindi il codice fiscale) si ricavano tutte le altre informazioni.
Per porre domande a Salvatore De Benedictis sul tema “Fatturazione Elettronica e Conservazione Digitale” è possibile scrivere a:
Potranno essere presi in esame solo i quesiti sottoscritti con cognome e nome
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