Il servizio consente il rilascio del certificato dei carichi pendenti (informazioni su procedimenti penali in corso). |
Possono richiedere il certificato i seguenti soggetti:
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È necessario presentare la seguente documentazione:
Se la domanda non viene presentata personalmente dall’interessato occorrono:
La richiesta e l’invio del certificato può avvenire anche per posta. In tal caso occorrono:
Il cittadino inoltra la sua richiesta riempiendo l’apposito modulo disponibile presso il Casellario Giudiziale, specificando se tale richiesta è urgente o meno e corrisponde le marche da bollo relative. L’ufficio quindi verifica la corrispondenza dei dati. |
Casellario Giudiziale, Piano Seminterrato |
1 marca da bollo da € 16,00 + 1 marca da bollo da € 3,92 (in caso di urgenza è necessario apporre un'ulteriore marca da € 3,92). |
Senza urgenza: 3 giorni Con urgenza: in giornata |
Art. 60 c.p.p. Decreto legislativo 8.6.2001 n.231 |
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Come fare per
Il Certificato dei carichi pendenti riporta l’indicazione di eventuali procedimenti penali in corso, nei quali il richiedente abbia assunto la qualità di imputato, come previsto dall'art. 27 D.P.R. 313/2002 - Testo Unico sul Casellario. Si ricorda che tutti i certificati rilasciati dall’Ufficio del Casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. Dal primo gennaio 2012, nel caso in cui i certificati vengano richiesti per essere prodotti a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di pubblici servizi (ad esempio certificati da produrre per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, concessione della cittadinanza italiane ecc) non dovranno più essere richiesti a questo Ufficio. Infatti, l’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 prescrive che i fatti e le qualità personali oggetto del certificato dei carichi pendenti possono essere autocertificati dall'interessato in sostituzione del certificato emesso dall'ufficio Locale del Casellario Giudiziale; di conseguenza, i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell’entrata in vigore delle modifiche apportate all’art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)". La ratio della norma introdotta con la modifica è quello di promuovere l’utilizzo dell’autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell’art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le c.d. autocertificazioni. L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla. Si ricorda che il privato cittadino può ricorrere all’autocertificazione anche nei rapporti con enti privati (banche , assicurazioni, sportelli postali ecc…) purché questi vi acconsentano. Rimane la possibilità per questo Casellario di rilasciare i certificati ad uso privato. |
Il certificato dei carichi pendenti va richiesto esclusivamente al Casellario della Procura della Repubblica del luogo di residenza. Se il richiedente è minorenne il certificato è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, che ha competenza sui minorenni residenti nel territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta. L’Ufficio del Casellario Giudiziale si trova presso il Palazzo di Giustizia di Alessandria - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria in Corso Crimea n. 81 piano terzo. Telefono: 0131/284311 E-mail: Pec: |
Tutti i certificati si richiedono compilando una domanda in carta libera, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale - Ufficio Locale del Casellario Giudiziale; alla domanda dovranno essere allegati la fotocopia del documento d'identità non scaduto del richiedente e le marche da bollo necessarie. Per il certificato dei carichi pendenti occorrono:
oppure
Se la richiesta viene inoltrata per posta occorre altresì allegare:
L'ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000). |
Nelle ipotesi di seguito indicate il rilascio del certificato è esente da marche da bollo e/o pagamento di diritti:
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Certificato URGENTE: rilascio nello stesso giorno della richiesta. Certificato NON URGENTE (richiesto allo sportello oppure on-line): rilascio dopo tre giorni lavorativi dalla richiesta. |
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