Notifica decreto legge pinto ministero giustizia avvocatura distrettuale

Daniel Cibin

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Feb 25, 2013, 6:20:54 PM2/25/13

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Gentili Colleghi,

ho ottenuto dalla CdA un decreto di condanna di un indennizzo per equa riparazione nei confronti del Ministero della Giustizia; dovendo ora procedere alla notifica di detto decreto, è corretto che io notifichi direttamente alla sede del Ministero della Giustizia (via Arenula 70 - 00186 Roma) e non all'Avvocatura dello Stato, come avvenuto invece per il ricorso introduttivo?

Grazie a chi saprà consigliarmi!

A.Bellanca

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Feb 25, 2013, 6:42:02 PM2/25/13

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Salve,

Ti posso portare la mia recente esperienza.

Posso dirti che la notifica del ricorso e del decreto va fatta all'Avvocatura distrettuale competente.

Allego scansione corrispondente che, almeno a me, ha risolto l'arcano (Furnari- La nuova Legge Pinto - Giappichelli)

Spero di esserti stato utile.

Buon Lavoro.

legge pinto legittimazione passiva.pdf

Daniel Cibin

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Feb 26, 2013, 7:10:08 PM2/26/13

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Grazie Collega,

immagino però Ti riferisca al ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza, che effettivamente ho notificato all'Avvocatura distrettuale competente. Per quanto riguarda invece il decreto di condanna questo non va notificato direttamente alla sede del Ministero? Oppure solo il precetto si notifica alla sede?

Qualcuno può confortarmi in tal senso?

Grazie

A.Bellanca

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Feb 26, 2013, 8:00:16 PM2/26/13

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No,

mi riferisco proprio al ricorso e al decreto di condanna.

Oramai, come ben sai, il procedimento per equa riparazione ricalca il quello monitorio, quindi non vi è più un decreto di fissazione dell'udienza da notificare all'Avvocatura. 

Il procedimento di equa riparazione, così novellato, prevede, infatti, che la domanda si proponga nelle forme del ricorso e che il successivo ed eventuale decreto di condanna (così come un D.I.) deve essere notificato non al Ministero bensì all'Avvocatura distrettuale competente.

Preciso che l'allegato pdf è aggiornato al nuovo procedimento per equa riparazione!

A presto 

Daniel Cibin

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Feb 26, 2013, 8:08:53 PM2/26/13

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Grazie della precisazione, in effetti leggendo il r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 deduco che anche sentenze e decreti vadano notificati all'Avvocatura.

Nel mio caso il procedimento è sorto prima della novella che l'ha reso un procedimento sommario, pertanto immagino basterà notificare soltanto il decreto e non anche il ricorso, già notificato all'inizio (con avvocatura costituita peraltro).

Grazie e buon lavoro

A.Bellanca

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Feb 26, 2013, 8:18:20 PM2/26/13

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Ah ok, quindi trattasi di procedimento ante riforma,

comunque, io sempre per procedimenti ante riforma ho notificato il decreto di condanna all'Avvocatura distrettuale, ex art.144 c.p.c. e art.11 del r.d. 30 ottobre 1933 n.1611 

Ti saluto, Buon Lavoro!

Giovanni Quattrocchi

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Feb 20, 2014, 3:31:57 PM2/20/14

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Mi sembra che sia esattamente il contrario.

Il decreto va notificato direttamente al Ministero.

Non mi è chiaro s quali basi avete affermato il contrario.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2012, proposto da: 

 Sempre in via preliminare, va evidenziato che sia il citato Decreto Corte d’Appello di Potenza n. 40 del 3.3.2009 dopo il suo passaggio in giudicato, sia il ricorso in epigrafe sono stati correttamente notificati presso la sede legale del Ministero della Giustizia e non presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza (cfr. C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2160 del 12.5.2008, la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di ottemperanza ad un Decreto ex art. 3 L. n. 89/2001, notificato presso l’Avvocatura dello Stato), in quanto, nonostante l’art. 1, comma 1225, L. n. 296/2006, “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali”, prevede che al pagamento degli indennizzi causati dall’irragionevole durata dei processi “procede il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, l’Amministrazione condannata con Decreto ex art. 3 L. n. 89/2001 deve comunque eseguire tutti gli atti necessari all’attuazione del relativo pagamento, per cui spetta esclusivamente a quest’ultima la legittimazione passiva nei giudizi di ottemperanza.

Conferma nello stesso senso pag. 2 della relazione allegata 

darovito

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Feb 20, 2014, 8:05:26 PM2/20/14

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Ai fini dell'impugnazione l'ho notificato all'avvocatura. L'art. 5 dispone che è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta. Il Ministero a mio avviso è domicialto ex lege presso l'Avvocatura dello Stato.
Decorsi i 30 giorni faccio appore la formula esecutiva e notifico ad entrambi.
Decorsi i 30 giorni

Alfredo

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Feb 20, 2014, 10:52:08 PM2/20/14

to

Qualcuno è in grado di spiegarmi se e come è possibile accedere ai dati sulla contabilità di una Corte d'Appello?
Mi pongo il problema perché ho notificato un pignoramento e mi hanno risposto che non hanno somme pignorabili (in quanto vincolate). Mi piacerebbe, dunque, verificare (i) se il Ministero ha accreditato somme di denaro su capitoli non sottoposti a vincolo; (ii) se dopo il pignoramento sono stati disposti dei pagamenti attraverso fondi residuali e non soggetti al vincolo, in modo da invocare la inefficacia dello stesso.In passato, ho fatto qualcosa del genere per la contabilità del Comune, ma per le Corti d'Appello non so come muovermi.
Saluti
Alfredo Imparato

Quando passa in giudicato decreto legge Pinto?

Con l'ultima riforma come oramai noto è stato introdotto il termine decadenziale di 6 mesi dal passaggio in giudicato della Sentenza per proporre domanda di Indennizzo ex L. Pinto. Non sempre è facile districarsi nel computo dei termini, breve – lungo, pre-post riforma.

Come si calcola il rimborso legge Pinto?

Legge Pinto: come funziona il calcolo dell'equo indennizzo L'art. 2 bis stabilisce che la somma liquidata dal giudice a titolo di equa riparazione deve corrispondere ad una somma di denaro non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro, per ogni anno del processo che ne ha ecceduto la durata “massima”.

Cosa prevede la legge Pinto?

La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", ha previsto il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del “termine ragionevole” di durata del processo. l'organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l'eccessiva lungaggine dei processi è la Corte d'appello.

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