Termini di pagamento per veicoli già circolanti
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.
Esempio: per un bollo con scadenza dicembre il rinnovo di pagamento va eseguito entro il successivo mese di gennaio.
Termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022Dicembre 2021 | dal 1 gennaio 2022 | al 31 gennaio 2022 |
Gennaio 2022 | dal 1 febbraio 2022 | al 28 febbraio 2022 |
Aprile 2022 | dal 1 maggio 2022 | al 31 maggio 2022 |
Maggio 2022 | dal 1 giugno 2022 | al 30 giugno 2022 |
Luglio 2022 | dal 1 agosto 2022 | al 31 agosto 2022 |
Agosto 2022 | dal 1 settembre 2022 | al 30 settembre 2022 |
Settembre 2022 | dal 1 ottobre 2022 | al 31 ottobre 2022 |
Dicembre 2022 | dal 1 gennaio 2023 | al 31 gennaio 2023 |
Alla scadenza del bollo auto scattano sanzioni e interessi legali quotidiani e (dopo i 3 anni) semestrali che variano in base al periodo di ritardo nel pagamento della tassa automobilistica. Oltre i 3 anni di ritardo si rischia la radiazione d'ufficio del veicolo dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Non sono più previsti controlli e le sanzioni amministrative da parte delle forze di polizia. Il sistema sanzionatorio ed il recupero delle somme sono gestiti dalle Regioni.
Il bollo auto è un tributo regionale ed è più propriamente detto tassa automobilistica. E’ sufficiente l’iscrizione della vostra auto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) affinché scatti l’obbligo di pagare la tassa, che si basa sul presupposto della proprietà del mezzo.
Dunque,
un’auto, anche se non circola, anche se è priva di assicurazione, non esenta il suo proprietario dal pagamento del bollo. L’obbligo di pagare questa tassa, che ha cadenza annuale, può cessare con una denuncia di furto, con la rottamazione, con la radiazione dal PRA (senza rottamazione) e con il trasferimento del veicolo all’estero.
Con la vendita o la cessione del veicolo, invece,
l’obbligo di pagare il bollo si trasferisce in capo al nuovo proprietario del mezzo.
Per quanto riguarda i veicoli storici e i veicoli d’epoca valgono delle regole particolari, che in parte fanno eccezione rispetto alla normativa applicabile ai veicoli ordinari. I veicoli ultraventennali e ultratrentennali possono godere, a determinate condizioni, di un trattamento fiscale privilegiato, oltre ad avere delle agevolazioni con l’assicurazione RC Auto.
Per approfondire si suggerisce di leggere: Assicurazione auto epoca: guida completa alla scelta migliore
Inoltre sono previste delle esenzioni da bollo auto per
soggetti portatori handicap o con invalidità, secondo quanto previsto dalla legge.
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Che succede alla scadenza del bollo auto?
Le conseguenze della scadenza del bollo auto sono diverse a seconda di quanto tempo è passato dalla data entro cui la tassa avrebbe dovuto essere pagata.
Oltre al bollo verranno applicate delle sanzioni e degli interessi che verranno calcolati e applicati in base al ritardo nel pagamento. Le percentuali di sanzioni e interessi variano in funzione di periodi predeterminati di ritardo:
- dal 1mo al 14mo giorno di ritardo;
- da 15mo a 30mo giorno;
- dal 31mo al 90mo giorno;
- dal 91mo giorno entro 1 anno;
- oltre 1 anno fino a 3 anni;
- oltre 3 anni.
Ravvedimento Operoso “veloce”
Infatti nel 2011 il legislatore ha introdotto il cosiddetto “ravvedimento operoso veloce” per coloro i quali paghino la tassa automobilistica entro 14 giorni dalla data di scadenza.
In questi casi verrà applicata una sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno effettivo di ritardo, oltre agli interessi legali giornalieri dello 0,2% annuo.
Scadenza bollo auto: che succede tra il 15mo e il 30mo giorno?
Se trascorrono 14 giorni senza aver provveduto al pagamento del bollo auto, a partire dal quindicesimo giorno, fino al trentesimo, verrà applicata una una sanzione pari all’1,50% della tassa e gli interessi legali giornalieri dello 0,2% annuo, calcolati sui giorni di ritardo effettivi.
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Scadenza bollo auto: da 31mo e 90mo giorno
Se si è oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del bollo auto, fino al novantesimo giorno, la percentuale della sanzione applicata sale all’1,67% della tassa, mentre gli interessi legali giornalieri, sempre calcolati sugli effettivi giorni di ritardo, rimangono alla percentuale annua dello 0,2%.
Scadenza bollo auto: dal 91mo giorno entro 1 anno
Trascorsi pressappoco 3 mesi, quindi dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del bollo auto, ma entro un anno, la sanzione aumenta di oltre il doppio, salendo al 3,75% della tassa, mentre nulla cambia nel calcolo degli interessi legali giornalieri, che rimangono dello 0,2% annuo calcolati sugli effettivi giorni di ritardo.
Scadenza bollo auto: oltre un anno di ritardo
Se passa un anno dalla scadenza del bollo auto, senza aver ancora pagato, la sanzione sale al 30% dell’importo della tassa che avrebbe dovuto essere pagata. In più gli interessi legali passano all’1% fisso per ogni semestre di ritardo.
Oltre 3 anni di ritardo
E comunque l’ente impositore potrà ancora continuare a pretendere il pagamento della tassa, con interessi e sanzioni maturati fino alla data dell’eventuale radiazione dell’auto.
La riscossione del bollo auto
I controlli, le misure sanzionatorie e le procedure di riscossione sono gestite dagli enti impositori delle singole Regioni, i quali, durante il periodo in cui si protrae lo stato di inadempienza dell’automobilista, potranno procedere al recupero, anche forzoso, delle somme dovute.
Sono fatte salve comunque le garanzie di preventiva informazione e il diritto di presentare ricorso alla Commissione tributaria competente in caso si ritenga che lo somme siano in tutto o in parte non dovute.
Le forze di polizia possono sanzionare l’automobilista per la scadenza del bollo auto?
Con la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, all’articolo 17 comma 24 è stato stabilito che a partire dal 1 gennaio 1998 sarebbe cessato “l’obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l’obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso”.
In conseguenza dell’entrata in vigore di questa normativa le forze di polizia (Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale) non hanno più il compito di controllare ed eventualmente sanzionare gli automobilisti che non siano in regola con il pagamento del
bollo auto.
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