Ipoteca legale equitalia su immobile in comproprietà

IPOTECA AGENZIA ENTRATE SU QUOTA DI IMMOBILE

Cosa si fa quando l’Agenzia della Riscossione ha iscritto ipoteca sulla quota di un comproprietario? Cosa accade quando l’ipoteca è iscritta (sulla quota) per un importo addirittura superiore al prezzo di vendita dell’intero immobile? L’Agenzia si soddisfa sull’intero prezzo a discapito anche degli atri comproprietari? A queste domande rispondiamo in appresso.

Rispondendo subito al quesito che interessa ai più, la risposta è negativa: l’Agenzia non si soddisfa sull’intero prezzo ma solo su quello che sarà, rispetto all’acquisto, il valore della quota. Si seguono, in altre parole, le normali regole del codice civile. Ciò che cambia è il modo di comunicare con questo, pericolare, creditore.

Come si procede? L’Agenzia ha precisato al nostro studio che il contribuente può compravendere l’immobile avvalendosi di quanto stabilito dal DPR 602/1973.

In altre parole, la vendita può avvenire previo consenso dell’Agente della Riscossione che deve essere previamente avvisato attraverso la compilazione di un’istanza, da redigere sulla base di uno specifico format.

L’Agenzia partecipa all’atto di cessione a mezzo di funzionario all’uopo incaricato, il quale interviene sia per ritirare il corrispettivo della vendita della quota di proprietà, sia per rilasciare la liberatoria alla cancellazione dell’ipoteca da parte dell’Agenzia.

Se il prezzo della vendita è maggiore del debito, l’eccedenza viene rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

DNLEX – De Nisi Lawyers Network – Avv. Massimiliano DE Nisi

  • Diritto tributario

1) Debiti per tasse 2) Ipoteca di Equitalia 3) Tre casi


DEBITI per TASSE: IPOTECA DI EQUITALIA:

L`’IPOTECA è definita dal Codice Civile, quale diritto del creditore di far espropriare i beni immobili del debitore sui quali ha iscritto ipoteca.
L’ipoteca è dunque, in parole più semplici, un diritto di garanzia di un credito.
EQUITALIA può iscrivere ipoteca per debiti di tasse, sui beni del debitore, ai sensi dell’art 77 del D.P.R. 602\1973.

Procediamo con una serie di esempi per quanto riguarda i DEBITI PER TASSE.
Il sig. Rossi è debitore della somma di euro 25.000 complessivi, per tasse e contributi verso l’Agenzia Entrate e l’Inps.
Il sig. Rossi non paga nei tempi previsti, ed interviene allora Equitalia per riscuotere il credito in modo coattivo cioè FORZATO.
Viene effettuata una ricerca ed emerge che il sig. Rossi non ha conti correnti su cui prelevare la somma mediante pignoramento.
Pertanto viene eseguita una ricerca immobiliare e il sig. Rossi risulta proprietario di un immobile adibito ad abitazione.

Prospettiamo tre casistiche che si presentano molto facilmente, TENENDO PRESENTE CHE IL DEBITO DEL SIG. Rossi, SUPERA LA SOMMA DI EURO 20.000, LIMITE al di SOPRA DEL QUALE, EQUITALIA PUO’ ISCRIVERE L’IPOTECA.

CASO N 1
Il sig. Rossi possiede una bella abitazione al mare, di cui è unico proprietario; EQUITALIA a garanzia del pagamento di euro 25.000, può ISCRIVERE IPOTECA su questo immobile.

CASO N 2
Il sig Rossi è comproprietario con i fratelli e la mamma, di un appartamento in centro città, dove vive la anziana madre.
L’appartamento proviene dalla successione del defunto padre.
Anche in questo caso, EQUITALIA, a garanzia del debito di euro 25.000 del sig. Rossi, può ISCRIVERE IPOTECA.
L’IPOTECA può essere iscritta anche se l’immobile è in COMPROPRIETA’ con mamma e fratelli; la legge dispone, art 2825 del CODICE CIVILE, che l’ipoteca sui beni indivisi vale solo per la QUOTA del sig. Rossi.

CASO N 3
Il sig. Rossi è proprietario con la moglie di una abitazione ad uso PRIMA CASA, dove vive con la famiglia.
Anche in questo caso, EQUITALIA può iscrivere IPOTECA PUR SE SI TRATTA DI PRIMA CASA; la legge che tutela la prima casa di abitazione, legge 9\8\2013 n 98, che ha variato l’art 76 del D.P.R. 602\1973 sulla esecuzione esattoriale, PARLA SOLO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE E NON DI IPOTECA.

QUALE OBBLIGO HA EQUITALIA?
Di NOTIZIARE IL DEBITORE, ALMENO 30 GIORNI PRIMA DI ISCRIVERE L’IPOTECA, CON UN AVVISO APPOSITO PREVISTO DALLA LEGGE.

Il cittadino potrà, se lo ritiene opportuno, presentare osservazioni, cercando di evitare l’iscrizione di ipoteca.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n 19667 del 18\9\2014, ha stabilito che l’IPOTECA E’ NULLA, se il cittadino non viene prima avvertito con apposito PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA.

Conviene sempre consultarsi con il proprio legale

AVVOCATO ALESSANDRA BOTTURA - VERONA

Articolo del: 20 feb 2016



Come liberare una quota di immobile da ipoteca Equitalia?

La soluzione più semplice si può raggiungere innanzi al notaio, con un accordo stretto tra i vari comproprietari dell'immobile e il creditore. In particolare, uno o tutti i comproprietari potrebbero voler acquistare la quota del comproprietario debitore, aumentando così le proprie quote.

Quando decade ipoteca Equitalia?

Non è più possibile alla iscrizione ipotecaria, da parte del concessionario del servizio alla riscossione (Equitalia) decorsi cinque anni dalla notifica della cartella esattoriale.

Quando una casa non si può ipotecare?

non si può pignorare la casa se prima non vi ha scritto ipoteca; si può iscrivere ipoteca sulla casa solo per debiti a partire da 20 mila euro a salire; si può procedere al successivo pignoramento della casa solo dopo l'iscrizione ipotecaria è solo per un debito superiore a 120 mila euro.

Come togliere ipoteca Agenzia delle Entrate?

Per richiedere la cancellazione semplificata di un'ipoteca, il creditore deve inviare, con modalità telematica, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito al competente ufficio dell'Agenzia - Reparto Servizi di pubblicità immobiliare.

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