Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.!
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.!
La storia
L’articolo con cui si apre la Costituzione della Repubblica italiana enuncia i primi principi
fondamentali che tracciano l’architettura costituzionale dello Stato. L’Assemblea Costituente ne
approvò il testo senza particolari divergenze, fatta eccezione per l’espressione «fondata sul
lavoro». Durante i lavori preparatori, infatti, furono messe ai voti due formule: la prima, indicata dai
rappresentanti dei partiti comunista e socialista, affermava che «l’Italia è una Repubblica
democratica di lavoratori»; la seconda, proposta dal democratico-cristiano Amintore Fanfani, che
«l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Prevalse quest’ultima formulazione la
quale, secondo la maggioranza dei costituenti, evitava di conferire all’articolo un carattere
classista in quanto la parola «lavoro» indicava tanto le attività manuali quanto quelle intellettuali.!
Un altro punto dibattuto riguardò la scelta della locuzione «appartiene al popolo» che prevalse su
«emana dal popolo» poiché il primo assommava in sé tre concetti di capitale importanza:
l’irrinunciabilità (il popolo non può rinunciare alla propria sovranità a favore, per esempio, di un
solo uomo o di un gruppo ristretto di individui), la proprietà (la sovranità appartiene in senso
giuridico al popolo ciò significa che deve essere esercitata secondo i principi stabiliti dalle norme
costituzionali e dalle leggi) e il possesso (la sovranità spetta al popolo per diritto naturale, cioè gli
è assegnata da quelle norme di comportamento che discendono direttamente dalla «natura» e
che, proprio per questo, non possono essere modificate dalle leggi).!
Il commento
Il primo articolo, come sottolineato da una sentenza della Corte Costituzionale (86/1977), esplicita
i caratteri essenziali dello Stato italiano che si configura come una repubblica (forma di governo
scelta attraverso il referendum istituzionale del 2 giugno 1946) in cui i cittadini esercitano la
propria sovranità eleggendo – in forma diretta o indiretta – tutte le cariche pubbliche. Le forme di
esercizio della sovranità popolare indicate dal secondo comma sono riconducibili alla democrazia
rappresentativa (i cittadini nominano, mediante il voto, i propri rappresentanti che siedono nella
Camera dei Deputati, in Senato e nei consigli di comuni, province e regioni) e alla democrazia
diretta (attraverso l’istituto del referendum). Il secondo comma stabilisce con chiarezza che la
sovranità spettante al popolo non è in alcun modo assoluta: essa, infatti, può essere esercitata
solamente nel quadro di uno stato di diritto ed è soggetta al rispetto della Costituzione e delle
leggi ordinarie.!
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale!
La storia
Durante i lavori dell’Assembla costituente, la discussione di questo articolo si concentrò
sull’aggettivo con cui definire i diritti dell’uomo. Fra quelli proposti vi furono: «fondamentali»,
«incancellabili», «essenziali», «eterni», «sacri», «originari», «imprescrittibili», «insopprimibili»,
«irrinunciabili», «naturali» e «inviolabili!. La scelta cadde su «inviolabili» poiché l’aggettivo
sottintendeva un significato non soltanto giuridico, ma anche storico e filosofico: secondo i
costituenti, infatti, l’espressione «diritti inviolabili» stava ad indicare quelli espressamente indicati
negli articoli della Carta, nonché quelli naturali e preesistenti alla formazione dello Stato (per
esempio, il diritto di vivere, di parlare, di procreare…).!
Fu deciso, inoltre, di inserire un esplicito richiamo ai «doveri inderogabili» in quanto – poiché ogni
singolo individuo è inserito all’interno di una comunità (il quartiere, la città, lo Stato…) – senza il
loro rispetto non sarebbe possibile alcuna convivenza civile. Anche in questo caso i doveri intesi
dai costituenti comprendevano quelli indicati dalla Carta e quelli cosiddetti naturali (rispetto della
vita dell’altro, delle libertà altrui…).!